Tribunale per i minorenni in ambito civile

 “PRATICAMENTE E CIOE’:
Quindi… il TRIBUNALE PER I MINORENNI interviene quando i genitori non si curano dei figli o quando questi prendono una cattiva strada ?
Oggi, in Tribunale, dico al Giudice perché ….NON VOGLIO stare con mio padre!
Devo dire al mio AVVOCATO se la famiglia che mi sta per adottare mi piace e se voglio stare con loro.
Dice che, nella CASA FAMIGLIA in cui andrò, si gioca anche alla playstation!
L’assistente sociale mi ha detto che chiederanno al giudice un PERMESSO DI SOGGIORNO per protezione umanitaria.”

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI AMBITO CIVILE

Il Tribunale per i minorenni esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa nello spirito della realizzazione del migliore interesse del minore (Convenzione di New York del 1989, ratificata dall’Italia con la Legge n. 176 del 1991, che ha statuito:
Art. 3 Convenzione sui diritti dei bambini
Gli Stati, le istituzioni pubbliche e private, i genitori o le persone che ne hanno la responsabilità, in tutte le decisioni che riguardano i bambini devono sempre scegliere quello che è meglio per tutelare il loro benessere.

La competenza del Tribunale per i minorenni in materia penale e civile.
La competenza del Tribunale per i minorenni in materia penale è esclusiva, al contrario di quanto è previsto in materia civile, nell’ambito della quale anche il Tribunale Ordinario può essere investito della tutela dei minori, come nei seguenti casi:
a) procedimenti di separazione (art. 710 c.p.c.) e di divorzio;
b) procedimenti per la modifica dei patti di separazione (art. 711 c.p.c.);
c) procedimenti per l’adozione dei provvedimenti di mancato adempimento o violazioni degli obblighi genitoriali (art. 709 ter c.p.c.), ove è competente il Giudice delegato del Tribunale Ordinario;
d) procedimenti di nullaosta al rilascio del passaporto del minore (mediante l’Ufficio del Giudice Tutelare).
Nelle ipotesi non contemplate nei punti appena descritti, al Tribunale per minorenni spettano gli interventi a tutela dei minori i cui:
1) genitori non adempiono in modo adeguato; (art. 333)
2) o non adempiono affatto ai loro doveri nei confronti dei figli. (art. 333- 330 codice civile).

La competenza esclusiva del Tribunale per i minorenni in materi civile:
Vi sono però alcune materie, in materia civile, di competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni:
a) i provvedimenti a tutela dei minori, anche se stranieri purché residenti in Italia, i cui genitori esercitino male o non esercitino la responsabilità genitoriale, come stabilito dagli art. 330, 333, 336 del codice civile;
b) regolamentazione dei rapporti del minore con gli ascendenti (nonni) (art 317 bis codice civile);
c) l’accertamento e la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità;
d) il riconoscimento dei figli, quando manca il consenso del genitore che per primo li ha riconosciuti;
e) la legittimazione dei figli nati fuori dal matrimonio;
f) la decisione sul cognome da attribuire al figlio in caso di riconoscimento in tempi diversi da parte dei due genitori;
g) le pronunce di interdizione o inabilitazione nell’ultimo anno della minore età, quando sussista l’incapacità di intendere e volere;
h) l’autorizzazione al matrimonio dei minori, ultra16enni;
i) i provvedimenti in materia di affido e adozione nazionale ed internazionale;

Tribunale per i minorenni in materia civile
Il Tribunale può porre dei limiti all’esercizio della responsabilità genitoriale, emanando prescrizioni ai genitori del minore ed attivando l’intervento dei servizi socio-sanitari per sostenere e controllare le condizioni di vita del minore in famiglia (art. 333 del codice civile).
Lo stesso può, inoltre, allontanare il minore dalla casa familiare (artt. 330, 333 e 336 codice civile) ed affidarlo, temporaneamente, ad altra famiglia o istituto o anche a persone singole (artt. 2 e 4 della legge n. 184/83).
Il Tribunale per i minorenni, nei casi più gravi, può dichiarare i genitori decaduti dalla responsabilità sui figli (art. 330 del codice civile) e, quando il minore viene a trovarsi in una situazione di abbandono morale e materiale, dichiararne lo stato di adottabilità e inserirlo definitivamente in un’altra famiglia, disponendo l’interruzione dei rapporti del minore con la famiglia di origine (artt. 8 e ss della legge n. 184/83).

Il Tribunale per i minorenni autorizza, per gravi motivi, il minore che abbia compiuto gli anni 16 a contrarre matrimonio (art. 84 codice civile) e autorizza, altresì, la continuazione dell’esercizio dell’impresa nel caso di apertura di tutela (art. 371, ult. comma C.C.). Una competenza specifica è inoltre prevista dal nuovo testo dell’art. 317 bis codice civile circa l’emanazione dei provvedimenti “più idonei” ad assicurare agli ascendenti (nonni) il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
Il Tribunale per i minorenni decide anche sull’idoneità all’adozione internazionale delle coppie aspiranti e provvede a rendere efficaci in Italia i provvedimenti stranieri di adozione.
Sceglie, inoltre, le coppie per l’adozione nazionale di bambini italiani dichiarati adottabili. Alla fine del periodo di affidamento preadottivo pronuncia l’adozione, sia internazionale, che nazionale.

Il nostro sistema processuale conosce due figure di curatore speciale del minore: quella del curatore ad acta e quella del curatore ad processum
Il nostro sistema processuale individua due figure di curatore speciale del minore:

1) quella del curatore speciale per il compimento di un determinato atto nell’interesse del minore, al fine di superare una situazione di conflitto di interessi di carattere patrimoniale (per es. acquisto e/o donazione di immobili – art. 320 c.c.). E’ il caso in cui il Giudice Tutelare debba autorizzare, sempre nell’esclusivo interesse del minore, il compimento di un atto di straordinaria amministrazione;

2) seconda tipologia di curatore, si ha quando i genitori esercenti la potestà non possano o non vogliano compiere uno o più atti nell’interesse del figlio (art. 321 c.c.); in questo caso, si parla di curatore ad processum, nominato, sempre dal giudice tutelare, sostanzialmente quando l’autorità giudiziaria deve autorizzare l’inizio di una – ovvero quando il minore è chiamato in – causa per atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché quando è necessario garantirne la rappresentanza processuale in caso di mancanza di un rappresentante o nell’ipotesi in cui questo sia in conflitto di interessi con lo stesso (cfr. artt. 78, 79 ed 80 c.p.c.)

Spesso vi è coincidenza tra avvocato e curatore speciale ad processum, ma tale prassi non legittima l’identificazione del curatore con l’avvocato, in quanto il primo non sempre è anche munito di procura alla lite (del c.d. mandato).

Con la legge n. 149 del 28 marzo 2001 si è previsto che, anche nei giudizi relativi alla dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale e di provvedimenti conseguenti ai comportamenti pregiudizievoli dei genitori (artt. 330 e 333 c.c.), sia necessaria la presenza di un difensore del minore, nel rispetto del principio del contraddittorio, considerato che il minore nei procedimenti in questione versa in una posizione contrapposta a quella degli esercenti la responsabilità genitoriale su di lui (i quali, di solito, hanno violato gli obblighi sanciti dall’art. 147 codice civile).

Curatore speciale in ambito penale art. 121 codice penale e art. 338 codice di procedura penale (minore parte offesa)

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v’è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un Curatore speciale (art. 121 codice penale).
Il curatore speciale, che viene nominato (questa volta) dal giudice per le indagini preliminari, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta (art. 338 del codice di procedura penale) e il minore non sia rappresentato o sussista un conflitto di interessi del rappresentante, ha la facoltà (non l’obbligo) di esercitare il diritto di querela. Ne discende che, in caso di rinuncia da parte di questi, il minore ultraquattordicenne può esercitare personalmente tale diritto (art. 125 codice procedura penale).

Dispositivo di cui all’art. 338 Codice di Procedura Penale
1. Nel caso previsto dall’articolo 121 del codice penale (1), il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.
3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l’educazione, la custodia o l’assistenza dei minorenni.
4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell’interesse della persona offesa.
5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.
Note
(1) Trattasi dei casi in cui la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente e non nessuno ne esercita la rappresentanza o vi sia un conflitto di interessi tra il rappresentante e la persona offesa.

ARTICOLO 38 Compentenza del Tribunale per i Minorenni
“Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall’art. 269, primo comma, del codice civile. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.
Per i procedimenti di cui all’articolo 333 c.c. resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni sopra richiamate, spetta al giudice ordinario.

Sono emessi dal Tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa Autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile (Rito Camerale).
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di Corte di Appello per i minorenni.

Assetto delle competenze dopo la novella del 2012
Il quadro normativo è radicalmente mutato con l’entrata in vigore della legge 10.12.2012, n. 219, che detta le disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, cui ha fatto seguito il d.lgs. 28.12.2013, n. 154.
La riforma ha statuito che, per i procedimenti ex artt. 333 (inerenti i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale), la competenza del tribunale per i minorenni resta esclusa nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, procedimenti di separazione, divorzio, procedimenti di responsabilità genitoriale riferiti ai figli naturali ex art. 316.

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI IN AMBITO AMMINISTRATIVO Art 25 e 25 bis DPR n. 1404/34 PRESCRIZIONI A PROTEZIONE DEL MINORE

Il Tribunale per i minorenni ha anche una competenza amministrativa che riguarda interventi educativi a favore di adolescenti in difficoltà (artt. 25 e 25 bis del R.D. 1404/34).

Art. 25 Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere, art. 25 bis minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale).
In tutte le materie di propria competenza, caratteristica importante dell’attività del Tribunale per i minorenni (che non lo è per il tribunale ordinario) è quella di avvalersi della collaborazione dei Servizi socio-assistenziali e delle aziende sanitarie (ASL); l’intervento sul minore o sulle famiglie non risulta pertanto caratterizzato da spirito sanzionatorio , ma, più spesso, propositivo di migliori condizioni di vita e di migliori relazioni familiari, attraverso l’attivazione dei servizi necessari in una determinata situazione .

La Competenza del Tribunale per i minorenni in ambito amministrativo
Il fondamento di questi provvedimenti è l’art. 25 della legge istitutiva dei Tribunale per i Minorenni (R.D. 1404/1934 sostituito sul punto dalla l. 25 luglio 1956, n. 888) anche se ormai depurato dal suo contenuto “rieducativo” che in passato rinviava ad interventi restrittivi (in riformatori ormai da decenni eliminati).
I procedimenti in ambito amministrativo sono procedimenti (rientranti nella tipologia generale della materia civilistica, o comunque non legata a condotte penalmente rilevanti) aperti nei confronti di adolescenti in difficoltà, che gli stessi genitori non riescono più a contenere.
In questi casi non si interviene per limitare la potestà genitoriale, ma supportarla, sollecitando gli stessi ragazzi ad assumersi la responsabilità della propria vita.
La logica attuale è quella di fornire all’adolescente i cui genitori non sanno esercitarla, una funzione di “contenimento” da parte dei servizi sociali e da parte del Tribunale, finalizzata a consentire un inserimento sociale e ad evitare lo sbocco della crisi adolescenziale in esiti di devianza. Tale intervento può prolungarsi fino ai 21 anni (art. 29).
Esempio tipico è l’inserimento del minore in Comunità. Superati i 18 anni tale inserimento però deve essere accettato dal minore, libero di interrompere quindi la sua permanenza in qualsiasi momento, essendo già maggiorenne.
La richiesta di un tale procedimento (c.d. prosieguo amministrativo) avviene ad opera dei Servizi Sociali, P.M. o genitori. L’età minima non è prevista, quindi di applica anche agli infraquattordicenni, nella pratica però viene ormai utilizzato per estendere l’inserimento in Comunità oltre il 18esimo e fino al 21esimo anno di età del soggetto.