IL MINORE E LA SCUOLA
Punti salienti della “BUONA SCUOLA” Legge n. 107 / 2015:
- MAI PIÙ PRECARI NELLA SCUOLA
- DAL 2016 SI ENTRA SOLO PER CONCORSO
- BASTA SUPPLENZE
- LA SCUOLA FA CARRIERA: QUALITÀ, VALUTAZIONE E MERITO
- LA SCUOLA SI AGGIORNA: FORMAZIONE E INNOVAZIONE
- SCUOLA DI VETRO: DATI E PROFILI ONLINE
- SBLOCCA SCUOLA
- LA SCUOLA DIGITALE
- CULTURA IN CORPORE SANO
- LE NUOVE ALFABETIZZAZIONI
- FONDATA SUL LAVORO
- LA SCUOLA PER TUTTI, TUTTI PER LA SCUOLA
Il DIRITTO ALLO STUDIO
“per favore:300 grammi di storia, 200 di matematica e 100 di italiano grazie! Il peso mondiale della cultura!”
La necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata per la prima volta a seguito delle devastanti conseguenze delle prima guerra mondiale soprattutto sui bambini, nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del Fanciullo del 20 novembre del 1959. La stessa veniva revisionata dagli Stati parti con la Convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia nel 1989 in conformità con i principi proclamati nella Carta dalle Nazioni Unite. L’Italia con la Legge n. 176 del 1991 ratificava e rendeva esecutiva la Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989.
Con L’art. 28 della Convenzione gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione scolastica impegnandosi a rendere l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti.
Ulteriore traguardo in tema di diritto alla educazione ed istruzione si è stata raggiunta con la Legge n. 104/92 per l’assistenza l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento ne da altre difficoltà derivanti dalla disabilità connesse all’handicap.
Per cui all’art. 12 della legge 104/92 stabilisce infatti al bambino da0 a tre anni portatore di handicap è garantito negli asili nido. E’ garantito il diritto alla eduzione e dalla istruzione della persona handicappata delle sezioni di scuola materna nelle classi comuni e delle istituzioni scolastiche e nelle istruzioni universitarie.
L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità del bambino con handicap nell’apprendimento ,nella comunicazione, nella relazioni e nella socializzazione. La realizzazione della integrazione scolastica di bambini con handicap si avvera così come stabilito dall’art. 13 legge 104/92 attraverso:
-la programmazione coordinata dei servizi scolastici con i servizi sanitari, socio sanitario, culturali, ricreativi, sportivi presenti sul territorio gestiti da enti pubblici o privati;
-la dotazione alle scuole, alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici, anche mediante convenzioni con centri specializzati, avente funzione di consulenza pedagogica;
-la programmazione da parte dell’università di interventi adeguati sia ai bisogni della persona sia al piano di studio individuale.
IL MINORE E LA SCUOLA
«La scuola ti manca solo quando non ci vai più !!”
L’art. 34 della nostra Costituzione enuncia che la scuola è aperta a tutti, e l’istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. I bambini capaci e meritevoli anche se privi di mezzi hanno diritto i gradi più alti degli studi.
l’art. 38 del testo unico dell’immigrazione, stabilisce che i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico, ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi di partecipazione alla vita della comunità scolastica. Le regioni attraverso gli enti locali promuovono programmi culturali per diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o universitarie . Sono previsti corsi per figli di lavoratori comunitari e per i figli di emigrati italiani che tornano in Italia, con specifici insegnati integrativi. Per cui l’attuale legislazione in ordine all’iscrizione scolastica prevede che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno nei modi previsti per i cittadini italiani.
I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.
Attualmente l’obbligo scolastico riguarda i minori compresi nella fascia di età tra 6 e 16 anni. La legge stabilisce che l’istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata al conseguimento di un diploma di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18esimo anno di eta.
IL MINORE E IL PATTO EDUCATIVO
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ NORME DI COMPORTAMENTO DOCENTI: I docenti si impegnano a:
1 Fornire con il comportamento in classe esempio di buona condotta ed esercizio di virtù.
2 Curare la chiarezza e la tempestività di ogni comunicazione riguardante l’attività didattica o formativa in classe.
3 Promuovere in ogni occasione il dialogo, con il singolo studente e con il gruppo classe.
4 Adoperare ogni strumento atto al recupero delle insufficienze e delle lacune, durante l’anno scolastico.
4.1 Utilizzare il momento della “pausa didattica” come occasione per la promozione di didattiche partecipative e cooperative, come possibilità per dedicarsi al recupero delle insufficienze e alla valorizzazione dei successi didattici.
5 Adoperare con regolarità e precisione il registro personale, il diario di classe ed il registro dei voti on-line.
5.1 Provvedere con scrupolosità e costanza alla compilazione e all’aggiornamento settimanale del registro dei voti on-line.
6 Partecipare attivamente e con spirito di collaborazione a tutte le riunioni collegiali, nonché agli incontri con i tutor, con i docenti incaricati e con la dirigenza.
7 In fede ai principi dell’educazione personalizzata e al rispetto delle famiglie, evitare ogni giudizio frettoloso o sommario nei confronti degli studenti.
8 Migliorare costantemente la conoscenza della propria disciplina ed aggiornarsi sugli strumenti dell’attività formativa e pedagogica.
9 Promuovere un clima di collegialità e collaborazione all’interno del corpo docente.
10 Curare con attenzione l’applicazione delle norme che regolamentano la disciplina ed il comportamento degli studenti, segnalando sul registro, sul diario di classe o direttamente alla presidenza ogni mancanza o contravvenzione.
11 Dedicarsi con regolarità e passione all’attività della tutoria.
12 In qualità di docente tutor, garantire alle famiglie e agli studenti la possibilità di ottenere con regolarità i colloqui individuali, provvedendo a fornire orari per il colloquio compatibili con le esigenze lavorative dei genitori.
13 In qualità di docente incaricato di classe, promuovere la partecipazione degli studenti alle attività della Scuola, istituendo e dirigendo le riunioni di classe, invitando gli studenti rappresentanti di classe a segnalare al Consiglio di Classe le loro istanze, promuovendo le iniziative della Scuola, come la rivista, le conferenze o le diverse attività extracurricolari.
14 Organizzare uscite didattiche ed attività formative, complementari alla didattica in classe.
14.1 Curare, in accordo con l’Incaricato di Classe e previa autorizzazione della Presidenza, la pianificazione dell’itinerario, dei costi e della gestione delle uscite didattiche. 14.2 Considerare il mese di aprile come il termine ultimo per le uscite didattiche di un periodo superiore ai due giorni.
Valutazione degli alunni
15. Provvedere ad una programmazione puntuale e coordinata dell’attività didattica ed in particolare delle prove di valutazione scritta ed orale.
15.1 Per promuovere un’efficace e responsabile programmazione dello studio e del lavoro degli alunni, comunicare tempestivamente in classe la pianificazione delle verifiche scritte durante l’anno scolastico.
15.2 Affinché la visibilità della programmazione annuale delle verifiche scritte sia immediata e chiara a tutte le componenti dell’istituzione scolastica (docenti, presidenza, direzione, alunni), utilizzare un calendario scolastico appositamente predisposto nella bacheca dell’edificio scolastico, indicando tempestivamente le date predisposte per le verifiche scritte.
15.3 Evitare modifiche della pianificazione delle verifiche scritte, a meno di una settimana dalla data prevista.
15.4 Concedere nelle prove orali (interrogazioni) una giustificazione per materia, al quadrimestre. Va richiesta dall’alunno prima della chiamata da parte del docente. Solo dopo aver esaurito la giustificazione a disposizione dell’alunno, le eventuali giustificazioni prodotte dai genitori saranno accolte se vidimate dal preside, al quale vanno presentate con due giorni di anticipo sull’interrogazione prevista, a cura dell’alunno.
Uscite didattiche:
16 Evitare un cumulo eccessivo delle prove di verifica, limitandosi in particolare ad una (e non oltre) verifica scritta al giorno e a cinque (e non oltre) verifiche scritte in una settimana.
17 Considerare che il voto è solo una delle componenti della valutazione dell’alunno, per cui si devono prendere in considerazione altri elementi quali il contesto emotivo del ragazzo, l’andamento durante tutto l’anno scolastico, l’analisi dei momenti di calo e di progresso, la situazione scolastica nel suo complesso; per tali componenti è necessaria e particolarmente utile la comunicazione continua e in ogni caso tempestiva dei docenti con il tutor.
Considerare il 3 come la valutazione minima e il 10 come quella massima, in ogni prova di verifica scritta od orale.
18.1 Utilizzare il momento della correzione della verifica scritta in classe in tutta la sua valenza formativa, secondo i principi dell’educazione personalizzata, provvedendo alla riconsegna delle verifiche in tempi brevi, esplicitando con chiarezza i criteri di valutazione, chiarendo agli studenti gli errori, valorizzando i successi, ed incoraggiando i miglioramenti.
18.2 Evitare quindi di pianificare le verifiche scritte in momenti che renderebbero vano il momento della correzione, come ad esempio l’ultimo giorno di scuola.
18.3 Non assegnare una nuova verifica scritta prima della consegna e della correzione di quella precedente.
18.4 Lasciare che lo studente che ne faccia richiesta porti a casa una copia della verifica scritta consegnata e corretta in classe.
18.5 Provvedere in tempi brevi alla consegna in segreteria delle verifiche corrette, affinché venga archiviata tempestivamente e messa a disposizione per i colloqui di tutoria.
NORME DI COMPORTAMENTO STUDENTI
Parte prima: impegni. Gli studenti si impegnano a:
1 Frequentare con regolarità tutte le lezioni e le attività didattiche.
2 Comportarsi in modo corretto e rispettoso –sostanziale e formale- nei confronti del preside, dei docenti, del personale della scuola, degli alunni.
3 Utilizzare un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli e dell’istituzione scolastica.
4 Rispettare le strutture della scuola senza arrecare danni all’edificio e alle attrezzature messe a disposizione.
5 Rispettare il diario di classe.
6 Dimostrare lealtà nei rapporti interpersonali, nelle verifiche, nella vita scolastica.
7 Raggiungere gli obiettivi prefissati per il proprio curricolo dedicandosi in modo responsabile allo studio e all’esecuzione dei compiti richiesti.
8 Essere puntuali nell’arrivare a scuola, nel rientrare in aula dopo intervalli e/o attività svolte in altri contesti.
9 Essere puntuali nelle consegne didattiche e di segreteria.
10 Avere con sé il materiale scolastico richiesto per le lezioni.
11 Tenere il telefono cellulare spento e in cartella durante le ore di lezione.
12 Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
13 Dare il buon esempio ogni qual volta si trovassero a contatto con gli studenti della primaria e della secondaria di primo grado del Centro Scolastico.
14 Rispettare le norme del regolamento per gli studenti riassunte di seguito (parte seconda).
Parte seconda: norme. frequenza, ritardi, giustificazioni:
1 La frequenza scolastica è obbligatoria per tutti e regolata dall’orario scolastico. In caso di assenza, l’alunno sarà riammesso in classe solo dopo che avrà presentato al preside o a un suo delegato la giustificazione scritta firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
2 Durante l’orario scolastico nessun alunno può uscire dal Centro Scolastico senza autorizzazione.
3 In caso di ritardo all’inizio della scuola, l’alunno viene ammesso in classe dopo che il docente responsabile della prima ora ha segnato sul diario di classe l’entità del ritardo in minuti. Se il ritardo all’ingresso superasse i venti minuti, l’alunno sarà ammesso in classe solo con la giustificazione scritta: se non vi fosse, occorrerà una giustificazione telefonica da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.
4 In caso di ritardo al rientro in classe dopo un intervallo e/o dopo un’attività svolta al di fuori dell’aula, l’alunno viene ammesso in classe dopo che il docente responsabile dell’ora in questione ha segnato sul diario di classe l’entità del ritardo in minuti.
5 Alla terza segnalazione di ritardo (che sia di ingresso a scuola o di rientro dopo l’intervallo e/o attività svolte fuori dall’aula) viene registrata una nota sul diario di classe.
6 Durante i cambi d’ora non è consentito agli alunni di lasciare la propria aula senza autorizzazione.
7 Solo in presenza della firma dei genitori e del preside o di un suo delegato l’alunno può lasciare la scuola prima della fine delle lezioni. L’uscita anticipata va annotata sul diario di classe dal docente presente in classe al momento dell’uscita.
Vita scolastica:
1 Nel rispetto della normativa vigente è vietato l’uso del telefono cellulare durante le ore di lezione.
1.1 Il cellulare deve essere spento ed in cartella; può essere usato solo durante l’intervallo.
2 In caso di infrazione della norma
2.1 Il telefono sarà sequestrato da un docente e consegnato al preside o a un suo delegato che avvertirà il tutor e di conseguenza la famiglia .
3 Nel rispetto della normativa vigente è vietato fumare negli spazi dell’istituto; durante l’intervallo e solo negli spazi aperti è ammesso fumare; per gli studenti del biennio sorpresi a fumare si rende comunque necessaria una segnalazione al tutor e alle famiglie.
4 L’aula con il suo arredo va tenuta in ordine e rispettata: è inoltre vietato scrivere sui banchi perché equivale a danneggiare il patrimonio della scuola.
5 E’ vietato scrivere sulla lavagna cose ingiuriose, volgari o lesive della sensibilità altrui.
6 E’ vietato riprodurre simboli e/o scritte che rimandino a ideologie che possono ledere la sensibilità civile altrui.
7 E’ vietato esporre simboli politici in aula. 8. Gli studenti sono invitati al rispetto delle “Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro” emanate ai sensi delle disposizioni vigenti.
Sanzioni:
In caso di violazione delle norme inserite nel patto di responsabilità e/o del regolamento d’Istituto sono previste talune sanzioni temporanee pensate in modo proporzionale alla infrazione e atte, dove possibile, a riparare il danno arrecato.
Le sanzioni possono essere:
1 Segnalazione scritta e/o comunicazione orale
2 Ore a disposizione della scuola per lavori socialmente utili
3 Multe (in caso di infrazione al divieto di fumare, di utilizzare il telefono cellulare secondo le normative vigenti)
4 Risarcimento danno (in caso di danneggiamenti di strutture, macchinari e sussidi didattici)
5 Di natura didattica (compiti extra)
6 Allontanamento temporaneo (invio al preside)
Per quanto riguarda infrazioni gravi si rimanda al Consiglio di Classe che potrà provvedere alla sospensione della frequenza scolastica fino a 15 giorni
Le sanzioni sono legate strettamente con il voto in condotta in quanto verranno segnate sul diario di classe e la quantità di note sul diario di classe influisce in sede di Consiglio di Classe sulla valutazione della condotta dell’alunno.
Tabella interna definitiva per la valutazione del comportamento:
– Valutazione Criteri per quadrimestre
– Recidiva di sospensioni per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi,
– Sospensione per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi sospensioni per periodi da 4 a 15 giorni consecutivi e non consecutivi
– Sospensioni da 1 a 3 giorni anche non consecutivi; o più note sul registro di classe; nota disciplinare sul registro di classe
– Atteggiamento che si distingue in positività
Le sanzioni sono legate strettamente con il voto in condotta in quanto verranno segnate sul diario di classe e la quantità di note sul diario di classe influisce in sede di Consiglio di Classe sulla valutazione della condotta dell’alunno.
Non ci sono automatismi cogenti che impediscano giudizi migliorativi a cura del Consiglio di classe, soprattutto nella valutazione di fine anno.
Non sono ammessi giudizi peggiorativi in assenza delle sanzioni sopra indicate.
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente determina l’esito della votazione.
Il voto è proposto, in sede di Consiglio di classe, dal docente incaricato di classe.
DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE A SCUOLA
Il DPR 122/2009 ARTT 2 E 14 COMMA 7- C.M. N. 20 PROT 1483 DEL 4 MARZO 2011
La validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado – è disciplinata sulla base del DPR 122/2009 (regolamento della valutazione) che all’art. 14 comma 7 della circolare n. 20 prot. N. 1483 del 4 marzo 2011 ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale dello studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno; pubblica altresì all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.
Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”
Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.
Pratica sportiva agonistica Per le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica , si fa rinvio alla specifica nota n 2065 del 2 marzo 2011 della Direzione Generale per lo studente, l’integrazione. la partecipazione e la comunicazione, la quale va, comunque, intesa alla luce delle indicazioni fornite con la presente circolare.
DPR 122/2009 ARTT 2 E 14 COMMA 7- CIRCOLARE MIUR N. 20 PROT 1483 DEL 4 MARZO 2011
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, motivate e straordinarie deroghe al limite delle assenza a scuola (tre quarti della presenza del monte ore annuale).
Il mancato conseguimento del limite di frequenza , comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissibilità alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Si ex DPR 122/2009 art. 14, comma 7 che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: A) gravi motivi di salute adeguatamente documentati; B) terapie e/o cure programmate; C)donazioni di sangue; D) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; E) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
Per le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica si fa riferimento alla nota n. 2065 del 2 marzo 2011, della Direzione Generale per lo studente la quale va comunque intesa alla luce della Circolare n. 20 prot- 1483 del 4 marzo 2011.
L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.
È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
IL MINORE E LA DISLESSIA
“A scuola non ci capisco niente!!!!!”
Con la Legge n. 170/2010 si è data ulteriore tutela all’apprendimento nell’ambito scolastico. Infatti tale la legge in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia, e la discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento denominandoli DSA. Tali disturbi che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una forte limitazione per alcune attività della vita quotidiana.
La finalità della legge è quella di garantire il diritto all’istruzione, favorire il successo scolastico anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità, ridurre i disagi relazionali ed emozionali, adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti, preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti alle problematiche del DSA. Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi, incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi durante il percorso di istruzione e formazione.
La Diagnosi del DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici del Servizio Sanitario Nazionale ed è comunicata dalla famiglia alla scuola dello studente. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. E’ compito della scuole di ogni ordine e grado comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa comunicazione alla famiglie interessate, interventi tempestivi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali (linee guida) anche se l’esito di tale attività non costituisce diagnosi eseguita dal SSN.
Gli studenti con diagnosi DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione degli studi universitari. Agli studenti di DSA le istituzione scolastiche, tenendo conto delle risorse specifiche e disponibili dello stato, è garantito:
L’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia ed una strategia educativa adeguata, l’introduzione di strumenti compensativi, compreso i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcuni prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere.
Per l’insegnamento delle lingue straniere l’uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione verbale e che assicurano ritmi graduali di apprendimento, prevedendo ove risulti utile la possibilità dell’esonero. Tali misure devono essere poste periodicamente a monitoraggio per valutare l’efficacia ed il raggiungimento degli obiettivi. Agli studenti con DSA durante il percorso di istruzione e formazione scolastica e universitaria adeguate forme di verifica e valutazione anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami all’universitari.
I familiari fino al primo grado degli studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nella assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orario di lavoro flessibili.
Favorire le ricerche in ambito di DSA e diagnosticare il disturbo precocemente, con l’attuazione di percorsi terapeutici (corsi di insegnamento di strategie) favorirà sicuramente il bambino ad affrontare il percorso scolastico, fornendo allo stesso le strategie idonee per il superamento delle difficoltà per l’apprendimento.
Tale supporto consentirà il minore o l’adolescente a fortificare la propria autostima, necessaria per il proseguimento degli studi.
IL MINORE E L’INDENNITA’ DI FREQUENZA
L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.
Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto all’indennità è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
A CHI SPETTA: Hanno diritto all’indennità di frequenza i cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
REQUISITI: Per ottenere l’indennità di frequenza sono necessari i seguenti requisiti:
età inferiore ai 18 anni; riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, oppure perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
frequenza: continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
stato di bisogno economico; cittadinanza italiana; per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza; per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione; residenza stabile ed abituale sul territorio dello Stato.
L’indennità di frequenza è incompatibile con:
qualsiasi forma di ricovero; l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti; l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti; la speciale indennità prevista per i ciechi parziali; l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali. È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo (Accertamento sanitario).
Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
A) direttamente da sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto, seguendo il percorso: Servizi on line>Servizi per il cittadino>Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari. Attenzione: il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
B) tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
QUANDO SPETTA: Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (comunque non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti) se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi.
QUANTO SPETTA: L’indennità spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2016 il limite di reddito è pari a 4.800,38 euro).
L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza, fino a un massimo di 12 mensilità. Per l’anno 2016 l’importo è pari a 279,47 euro mensili. In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).
PRESTAZIONI COLLEGATE ALLA MAGGIORE ETÀ: A partire dal 25 giugno 2014 i minori titolari di indennità di frequenza possono, entro i 6 mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, presentare domanda ai sensi del Decreto legge 90/2014 per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni. L’istituto procede a liquidare tali soggetti in via provvisoria al compimento del 18° anno. La prestazione dovrà essere confermata all’esito del successivo accertamento sanitario e previa presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.
La domanda – a cui non è obbligatorio allegare il certificato medico – deve essere presentata in via telematica rivolgendosi ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
IL MINORE STRANIERO E LA SCUOLA
“Mohamed è un mostro in matematica”
L’art. 2 del Testo Unico sull’Immigrazione, stabilisce che allo straniero presente alla frontiera o nel territorio dello stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Infatti in accoglimento dei principi della Carta delle Nazioni Unite in nessun caso può disporsi l’espulsione dei minori di 18 anni, e delle donne in stato di gravidanza anche per i successivi 6 mesi dalla nascita del bambino. (art. 19 Testo Unico Immigrazione).
Il principio del benessere psicofisico del minore viene inteso quale interesse primario dalle stesse istituzioni. Infatti il Tribunale per i minorenni per i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dello stesso tenendo conto della sua età e delle sue condizioni di salute, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare del minore per un periodo di tempo determinato anche in deroga alle disposizioni del Testo unico sull’immigrazione. E comunque qualora debba essere disposta l’espulsione di un minore straniero il provvedimento è sempre adottato, su richiesta del Questore, dal Tribunale per i Minorenni. Ciò a rafforzare anche il primario diritto del minore ad avere una famiglia ed essere assistito dai propri genitori.
Alla luce di quanto sopra, l’assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale è regolamentato nel nostro ordinamento dall‘art. 35 del Testo Unico sull’Immigrazione ove “ai cittadini stranieri presenti sul territorio, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative per malattia ed infortunio e sono estesi i programma di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva”.