La tutela del minore straniero

“Praticamente e cioè’:
a scuola, a parte che mi chiamano BIONDO e sono indiano!, gli amici mi hanno accettato!
A me mi importa solo correre e VINCERE le gare!
Mia madre dice che se vado bene a scuola, quando mi FACCIO GRANDE, farò un lavoro importante.
Il mio pediatra è egiziano, e quando mia madre mi porta a visita da LUI, attacca a parlare ARABO con lui e non la finisce più!”

 

IL MINORE STRANIERO E LA SCUOLA

“A scuola NON CAPISCO perché servono le doppie”

Attualmente l’obbligo scolastico riguarda i minori compresi nella fascia di età tra 6 e 16 anni.
La legge stabilisce che l’istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata al conseguimento di un diploma o di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18esimo anno di età.

L’art. 38 del Testo Unico dell’Immigrazione, stabilisce che i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico, ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
Le Regioni, attraverso gli enti locali, promuovono programmi culturali per diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi presso le scuole superiori o universitarie .
Sono previsti corsi scolastici per figli di lavoratori comunitari e per figli di emigrati italiani, ritornati in Italia.
L’attuale normativa in ordine all’iscrizione scolastica prevede che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno, negli stessi modi previsti per i cittadini italiani.
I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

 

LA TUTELA DEL MINORE STRANIERO

“Mohamed è un mostro in matematica”
L’art. 2 del Testo Unico sull’Immigrazione, stabilisce che allo straniero presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
Infatti, in accoglimento dei principi della Carta delle Nazioni Unite, in nessun caso può disporsi l’espulsione dei minori di 18 anni, e delle donne in stato di gravidanza anche per i successivi 6 mesi dalla nascita del bambino (art. 19 Testo Unico Immigrazione).

 

Il benessere psicofisico del minore viene inteso quale interesse primario dalle Istituzioni. Infatti, il Tribunale per i minorenni, in riferimento alla condizione di minori stranieri presenti sul territorio nazionale, può autorizzare, in ipotesi di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico degli stessi, tenendo conto della loro età e delle loro condizioni di salute, l’ingresso o la permanenza del familiare per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del Testo unico sull’immigrazione. E comunque, qualora debba essere disposta l’espulsione di un minore straniero il provvedimento è sempre adottato, su richiesta del Questore, dal Tribunale per i Minorenni. Tutto ciò è previsto al fine di rafforzare il primario diritto del minore ad avere una famiglia ed a essere assistito dai propri genitori.
L’assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale è regolamentata dall‘art. 35 del Testo Unico sull’Immigrazione ove “ai cittadini stranieri presenti sul territorio, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva».

Ai sensi dell’art. 35 del Testo Unico dell’Immigrazione sono garantiti:
– la tutela sociale della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane;
– la tutela della salute del minore in esecuzione della Convezione sui Diritti del Fanciullo del 1989;
– le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle regioni;
– la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai;
Le prestazioni suddette sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità dei cittadini italiani.
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo in caso in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani.

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 286/98 consente l’ingresso in Italia:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall’articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà’ genitoriale secondo la legge italiana.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare cui è correlato.
Gli artt. 32 e 33 del D.lgs 286/98 prevedono ulteriori tutela per i minori stranieri.

Disposizioni a favore dei minori.
ART. 31 D.lgs 286/98
Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive.
Il minore che risulta affidato, ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9. L’assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza. (1)

(1) Comma così sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. a), L. 7 luglio 2016, n. 122.
(2) Comma abrogato dall’art. 10, comma 1, lett. b), L. 7 luglio 2016, n. 122.

ART. 31 D.lgs 286/98
2. (…….) (2)
3. Il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l’espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i Minorenni
(1) Comma così sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. a) L. 7 luglio 2016, n. 122.
(2) Comma abrogato dall’art. 10, comma 1, lett. b) L. 7 luglio 2016, n. 122.

Articolo 32 D.lgs 286/98
Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23. (4)
(1) Parole così modificate dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Parole inserite dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(3) Comma inserito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivamente modificato dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89, come modificato dalla L. di conversione 2 agosto 2011, n. 129.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 22, lett. v), n. 1), L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, dall’art. 10, comma 1, lett. c), L. 7 luglio 2016, n. 122.

Articolo 32 D.lgs 286/98
Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, (2) previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. (3)
1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. (3)
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4. (3)
(1) Parole così modificate dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Parole inserite dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(3) Comma inserito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivamente modificato dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89, come modificato dalla L. di conversione 2 agosto 2011, n. 129.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 22, lett. v), n. 1), L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, dall’art. 10, comma 1, lett. c), L. 7 luglio 2016, n. 122.

Articolo 33 D. lgs 286/98
Comitato per i minori stranieri
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell’Unione province d’Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
(1) Comma così sostituito dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
(2) Comma inserito dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

Articolo 33 D. lgs 286/98
Comitato per i minori stranieri
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

2 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell’interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalità per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l’affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell’ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell’accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d’origine o in un Paese terzo. (1)

Articolo 33 D. lgs 286/98
Comitato per i minori stranieri
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l’autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. (2)
3. Il Comitato si avvale, per l’espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

(1) Comma così sostituito dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
(2) Comma inserito dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

LEGGE 7 luglio 2016, n. 122 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016. (16G00134) Vigente al: 27-7-2016

Legge 2016-07-07;122 Capo III Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza Sezione I

Art. 10 Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 31, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la piu’ favorevole tra quelle dei genitori con cui convive.

Art. 10 Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri
Il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale e’ affidato, se piu’ favorevole. Al minore e’ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta’ ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9. «L’assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza»; b) all’articolo 31, il comma 2 e’ abrogato; c) all’articolo 32, comma 1, le parole: «le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1,». 2. All’articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, salvo l’iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia» sono soppresse. 3. Al minore di anni quattordici, gia’ iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui all’articolo 31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, e’ rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario.