Il diritto del minore alla salute

“PRATICAMENTE E CIOE’:

Che fisico! tutto mamma e papà!
Dal Dottore per il VACCINO tutti abbiamo paura anche i ragazzi extracomunitari che sembrano Tosti!
Lo SBALLO è troppo bello! Ma quando FINISCE ti senti MORTO e con le ossa rotte!
C’è il mio amico Andrea che è mezzo SORDO ma suona il basso da brivido!
I Medici mi dicono che la CURA farà EFFETTO, ma che devono dire…. ALMENO loro ci devono credere per forza!
Solo … L’ULTIMA partita …. devo fare almeno un Poker ….e poi basta!!!
Mangio quanto VOGLIO poi tanto posso vomitare TUTTO!”

 

 IL MINORE E IL DIRITTO ALLA SALUTE

Disposizioni normative a tutela del diritto alla salute del minore:

L’art. 32 della Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Art. 24 della Convenzione dei diritti sull’infanzia.
Codice del diritto del minore alla salute e ai servizi sanitari, Carta dei diritti dei bambini in ospedale del 2001;
Tutela della salute dei minori, vaccini obbligatori e facoltativi, consultori familiari;
Divieto di fumo all’aperto nei pressi delle scuole, ospedali ed università, vietato fumare in macchina sia per il conducente che per i passeggeri se a bordo ci sono minori o donne incinte (D.L. 6/16 a seguito della direttiva europea 2014/40/UE).
Il pediatra ed il medico di famiglia;

In virtù dei principi fondanti la Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia, nonché della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, il minore deve godere del miglior stato di salute possibile e beneficiare di servizi medici, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, di origine nazionale o sociale, di condizione economica, di nascita o di ogni altra condizione di discriminazione.

La Convenzione, tesa a promuovere iniziative atte ad abolire le pratiche pregiudizievoli per la salute dei minori, pone al centro lo stato di benessere del bambino e dell’adolescente, proponendosi di:

  • assicurare a tutti i bambini, anche migranti, l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
  • promuovere per le madri adeguate cure prenatali e postnatali;
  • sensibilizzare ad un uso responsabile e corretto dei farmaci in età pediatrica, al fine di ridurre la auto prescrizione e l’uso off-label;
  • promuovere campagne per diminuire gli incidenti domestici, nonché la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
  • sensibilizzare i genitori alla salute e alla corretta nutrizione dei bambini, all’igiene ed alla salubrità dell’ambiente, nonché alla prevenzione degli incidenti;
  • sviluppare le cure sanitarie preventive, l’impartizione di consigli ai genitori, l’educazione e l’espletamento di servizi in materia di pianificazione familiare, anche in ordine alla sensibilizzazione dei giovani a corretti stili di vita.

VACCINAZIONI

Il ministero della salute riguardo le vaccinazioni dell’infanzia ritiene che le stesse siano il mezzo più efficace per prevenire le malattie infettive serie e quindi le loro complicazioni, alcune sono obbligatorie ed altre raccomandate.
Le vaccinazioni obbligatorie sono: antidifterica (Legge del 6 giugno 1939 n. 891 – Legge del 27 aprile 1981 n. 166); antitetanica (Legge del 20 marzo 1968 n. 419); antipoliomielitica (Legge del 4 febbraio 1966 n. 51); antiepatitevirale B (Legge del 27 maggio 1991 n. 165).
Tutte le altre sono volontarie, anche se il Sistema Sanitario Nazionale ne incentiva l’uso e garantisce la gratuità.

L’ antidifterica e l’ antitetanica si somministrano insieme attraverso il vecchio vaccino combinato (DT) oppure col vaccino trivalente antidifterico-tetanico-pertossico (DTP), se i genitori acconsentono ad aggiungere quest’ultima vaccinazione facoltativa.
Si inizia a vaccinare all’età di tre mesi di vita del bambino. Le vaccinazioni contro la pertosse, il morbillo, la parotite, la rosolia e quella contro l ‘Haemophilus influenze b (Hib) sono invece facoltative.
La vaccinazione contro il morbillo può essere singola o associata alla vaccinazione antiparotite e antirosolia (vaccino MPR).
Quest’ultima va somministrata entro i due anni di età, preferibilmente a 13-15 mesi.

La tutela della salute del minore è sancita nella Carta dei diritti dei fanciulli e nella nostra Costituzione, ma vi sono anche altre normative finalizzate all’incentivazione di un sano stile di vita.
Un’importante affermazione dei diritti del minore alla salute si è avuta con LA CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI IN OSPEDALE, nella quale si è concretamente affermato (art. 6) il diritto alla vita di ogni bambino, già enunciato dalla Convenzione del 1989 sui diritti dell’infanzia e adolescenza. Al riguardo vi è stato posto il divieto di fumare all’aperto nei pressi di scuole, ospedali ed università. Viene anche sancito, in macchina, sia per il conducente che per i passeggeri, il divieto di fumo se a bordo ci sono bambini o donne in gravidanza. (D.L. 6/16 del 12/1/16  – direttiva europea 2014/40/UE.
Per chi fuma all’aperto davanti scuole, ospedali, in auto (anche ferma) in presenza di minori e donne incinta scattano le sanzioni previste dall’art. 52 comma 20 della legge 2001 n. 448. Quindi da 25 a 250 euro per fumo all’aperto davanti a scuole e ospedali e fumo in auto davanti a minori da 12 a18 anni. Da 50 euro a 500 per fumo in auto in presenza di minori sotto i 12 anni e donne incinte.

Vietata la vendita di tabacchi ai minori: chiunque trasgredisce al divieto viene sanzionato con una multa da 500,00 a tremila euro. Al rivenditore viene sospesa la licenza per 15 giorni. In caso di recidiva, la multa sale da 1000 a 8000 euro e la licenza viene revocata. Non potranno più essere venduti i pacchetti di sigarette da 10 e vi è l’obbligo di inserire sulle confezioni avvertenze relative alla salute sui pacchetti. Con apposizione sui pacchetti di sigarette foto schock del fumo sulla salute. Inoltre, viene riportato il numero verde per smettere di fumare. Per chi non si attiene alla normativa sanzioni da 20 mila a 120 mila euro di multa.

IL MEDICO DI FAMIGLIA

Il Medico e il Pediatra di famiglia sono definiti “medici di assistenza primaria”: sono coloro che educano gli assistiti alla salute, ne conoscono la storia clinica e definiscono il piano di cura più appropriato nel caso di malattia.
Il medico di famiglia assiste tutta la popolazione al di sopra dei 14 anni; il pediatra quella fino a 14 anni. Qualora la famiglia lo desideri, nel periodo che va dai 6 ai 14 anni, la scelta è a discrezione fra medico di famiglia e pediatra.

Il medico garantisce gratuitamente ai propri assistiti le visite ambulatoriali per cinque giorni alla settimana, secondo un orario prestabilito che deve essere esposto nella sala d’attesa. Le visite sono eseguite negli orari di ambulatorio, ad accesso diretto o su prenotazione, in base all’organizzazione del medico.

Prestazioni di particolare impegno professionale:

Le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio o nello studio professionale del medico a seconda delle condizioni di salute dell’assistito.
Si elencano le principali: piccola chirurgia, fleboclisi, alcune vaccinazioni, iniezioni endovenose. Le prestazioni sottoelencate, prescritte dal Medico di famiglia, devono essere preventivamente autorizzate dall’Asl: ciclo di fleboclisi, ciclo di iniezioni endovenose, ciclo di aerosol effettuato nello studio del medico, vaccinazioni non obbligatorie. Tali prestazioni sono totalmente gratuite per l’assistito poiché il medico verrà rimborsato dall’Azienda Sanitaria Locale.

Assistenza domiciliare

Garantisce accessi programmati del Medico al domicilio del paziente affetto da malattie che ne limitano l’autosufficienza.
Il programma di assistenza viene proposto dal medico e concordato con il medico dell’équipe distrettuale (definita Unità di Continuità Assistenziale Multi-dimensionale -UCAM) del Distretto di appartenenza.

Gli accessi del Medico di famiglia sono completamente gratuiti per l’assistito.

Prestazioni gratuite
– visite ambulatoriali e domiciliari a scopo diagnostico e terapeutico; prescrizioni di farmaci, visite e prestazioni specialistiche, richieste di ricovero e cure termali; certificati di malattia del lavoratore o dei figli; certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione all’asilo nido, alla scuola materna, alla scuola dell’obbligo e alle scuole secondarie superiori;
– certificazioni per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche organizzate dagli Organi Scolastici, nell’ambito delle attività parascolastiche, se formalmente richieste dall’autorità scolastica; visite occasionali a favore di assistiti temporaneamente in Italia in carico a Istituzioni Estere.

Prestazioni a pagamento
visite ambulatoriali e domiciliari richieste ed eseguite nei giorni e negli orari coperti dal Servizio di Continuità Assistenziale; visite per coloro che si trovano occasionalmente fuori dal proprio comune di residenza; certificati scolastici e sportivi (esclusi quelli espressamente previsti come gratuiti); certificati per domanda di invalidità; certificati per l’invio in soggiorno climatico o in colonia; certificati ad uso assicurativo; certificato di non contagiosità per gli addetti alle industrie alimentari; ogni altra certificazione non prevista come gratuita. Le tariffe delle prestazioni a pagamento sono stabilite autonomamente dal medico, nell’ambito del tariffario nazionale, con rilascio di ricevuta fiscale.

Diritti e doveri dell’assistito

La “fiducia” è alla base della scelta da parte del cittadino nei confronti del proprio Medico di Medicina Generale e/o Pediatra di Libera Scelta.
Diritti dell’assistito. Rispetto dei diritti fondamentali della persona così come previsto dal codice deontologico che regola la professione medica; trattamento e trasmissione riservata dei suoi dati informazione sulla diagnosi e sulla prognosi; attività da parte del medico improntata alla disponibilità, all’attenzione ai bisogni della persona in particolare nei confronti di coloro che necessitano di maggior protezione; informazione rispetto alle procedure diagnostico-terapeutiche proposte dal proprio medico.

Doveri dell’assistito. Rispettare la dignità e l’indipendenza professionale del proprio medico di medicina generale e/o pediatra di libera scelta; non sollecitare il medico alla prescrizioni di farmaci, accertamenti e/o visite se non ritenute necessarie dal medico stesso; non sollecitare il medico ad atti non coerenti con le indicazioni normative regionali e/o nazionali (es. prescrizione farmaci al di fuori delle indicazioni delle note A.I.F.A.); non richiedere al medico l’utilizzo di procedure per l’esecuzione di accertamenti e/o visite in tempi solleciti quando non ritenuto opportuno dal medico stesso (ci si riferisce anche all’utilizzo del contrassegno per le prestazioni “urgenti – differibili”); non richiedere “impegnative a posteriori” per prestazioni di fatto già eseguite o richiedere al medico curante impegnative per prestazioni già prenotate non richiedere “certificazioni” se non quelle riguardanti dati clinici che il medico direttamente constatato;

Nel 2001 è stata adottata in Italia la prima Carta dei Diritti dei bambini in Ospedale, definito «Codice del Diritto del Minore alla salute e ai servizi sanitari» ispirata alle norme ed ai principi enunciati nella Carta dei Diritti dell’infanzia e della adolescenza del 1989 ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.
Il codice del diritto alla salute e ai servizi sanitari statuisce che il minore ha diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo psicofisico e di godere del migliore stato di salute possibile. L’assistenza sanitaria deve prendere in considerazione tutte le dimensioni della salute: fisica, mentale, sociale, culturale, spirituale. Il minore ha diritto di vivere in un ambiente sano, libero da ogni forma di inquinamento. Tutti gli sforzi possibili devono essere compiuti per attuare tale diritto. Nel godimento di tutti i diritti, il minore deve essere tutelato contro ogni forma di discriminazione fondata su razza, colore, genere, orientamento sessuale, lingua, religione, situazione economica, eventuale disabilità, o su ogni altra.

Il minore, appropriatamente informato, ha diritto di essere ascoltato su ogni questione sanitaria che lo riguarda e la sua opinione deve essere tenuta in debita considerazione in funzione della sua età e del suo grado di maturità. Il minore deve essere ricoverato solo nel caso in cui le cure necessarie non si possono efficacemente prestare a domicilio o in ambulatorio, day –hospital, favorendo percorsi di cura che prevedono la deospedalizzazione.
Tutti i minori, quindi anche i neonati hanno diritto di non provare dolore ne stress psicofisico. Nel corso di ogni attività diagnostica e terapeutica devono essere sempre attuate tutte le procedure per prevenire e/o eliminare il dolore incluse le tecniche non farmacologiche e le cure palliative. La scelta di un trattamento terapeutico deve indirizzarsi sempre verso quello più efficace e meno invasivo tra i diversi protocolli esistenti, tenendo conto, a parità di efficacia delle diverse modalità di somministrazione possibili. Devono essere assicurate pause sufficientemente lunghe tra varie procedure potenzialmente dolorose, compatibilmente con le attività diagnostiche e terapeutiche.

Il minore, indipendentemente dalla sua età, malattia e luogo in cui si trova, ha diritto ad usufruire di cure palliative ed ha diritto ad una morte dignitosa.
Diritto all’informazione. Il minore ha diritto di essere preparato e informato costantemente sulle sue condizioni di salute ed in merito ad ogni procedura in cui verrà coinvolto.
L’informazione deve avvenire usando un linguaggio comprensibile ed adeguato all’età del minore al suo sviluppo, e alla sua maturità. L’informazione deve riguardare sia i contenuti delle decisioni diagnostiche o terapeutiche sia la conseguenza della loro mancata esecuzione in caso di rifiuto del consenso o di ritiro del consenso precedentemente dato.

In caso di minore e genitore di origine straniera con difficoltà di comprensione linguistica, la struttura sanitaria deve predisporre di adeguati strumenti informativi, anche attraverso servizi di interpretariato e/o di mediazione linguistico-culturale.
Consenso informato e capacità di discernimento. Il minore è capace di discernimento, in ragione della sua età e del suo grado di maturità, quando ha la capacità di comprendere e valutare la situazione che sta vivendo, le indagini diagnostiche e i trattamenti terapeutici a cui dovrebbe essere sottoposto, le conseguenze del suo consenso e del suo rifiuto, in modo da poter effettuare scelte consapevoli e libere. Il medico è tenuto a fornire informazioni al minore e alla sua famiglia per creare «alleanza terapeutica» fondamentale per affrontare in modo corretto la malattia.
In caso di cure sperimentali, si devono fornire informazioni anche sui rischi e benefici, le alternative terapeutiche disponibili gli effetti collaterali e tossici, la libertà di uscire dal progetto in qualsiasi momento e la possibilità di conoscere i risultati conclusivi del progetto stesso. In caso di rifiuto ad entrare nel progetto i medici hanno comunque l’obbligo di garantire al minore le cure convenzionali.

Il Garante Regionale per i diritti dell’infanzia vigilerà affinché tutti i minori possano ricevere il miglior livello di cura e assistenza. Le strutture sanitarie dovranno predisporre un apposito strumento di tutela al quale potranno fare appello i minori o i genitori in caso di violazione dei principi sanciti dal Codice dei diritto del minore alla salute e dai servizi sanitari.
Il minore, a qualunque età, ha diritto alla privacy. Tutti gli operatori che si prendono cura di lui sono tenuti a mantenere il segreto professionale su tutto ciò che lo riguarda durante e dopo il ricovero. L’approccio di ogni operatore al bambino deve essere compiuto con delicatezza, con rispetto e sensibilità. Il minore ha diritto al rispetto del suo pudore fin da quando inizia ad averne la percezione. Le procedure invasive compiute su un minore devono essere svolte lontane dalla vista e dall’udito degli altri pazienti.

L’adolescente ha diritto di chiedere ed ottenere assistenza e consulenza dagli operatori sanitari, nei limiti della legislazione vigente, anche all’insaputa dei propri genitori o di chi ne fa le veci. Il minore ha diritto ad essere ricoverato in reparti separati dagli adulti, possibilmente aggregati per fascia di età omogenee, affinché possano essere soddisfatte, le differenti esigenze di un bambino e di un adolescente.
L’istruzione in ospedale. Il minore ha diritto di acquisire l’istruzione e sviluppare il livello educativo già raggiunto anche in situazione di degenza.
Gli inseganti di bambini e adolescenti malati sono membri dell’equipe multidisciplinare di cura e fungono da collegamento tra il minore malato e la scuola di appartenenza del medesimo.
I genitori devono essere informati sul diritto all’istruzione scolastica e sulle opportunità educative disponibili per il proprio figlio malato. Il minore in età scolare ha diritto, in caso di impossibilità psicofisica, di usufruire della lettura ad alta voce da parte di un adulto, secondo i tempi e le modalità dei progetti sperimentali previsti, al fine di migliorare le proprie capacità relazionali e cognitive.

IL CONSENSO INFORMATIVO E PRIVACY DEL MINORE

“Se devo prendere delle medicine, ho diritto di sapere il perché e dopo cosa succederà”
L’art. 3 della Convenzione dei Diritti del Fanciullo sancisce il principio del superiore interesse del minore; per cui gli Stati si obbligano ad assicurare al bambino la protezione e la cura necessarie al suo benessere in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale e di vigilare affinché le istituzioni, i servizi e gli istituti che hanno la responsabilità dei bambini siano conformi alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e delle salute. Giacché nel nostro Ordinamento viene riconosciuto al bambino il diritto alla Vita, le istituzioni assicurano allo stesso la sopravvivenza e lo sviluppo, a prescindere dal Paese di origine.
Il bambino ha diritto di essere preparato ed informato costantemente sulle sue condizioni di salute ed in merito ad ogni procedura in cui verrà coinvolto.

L’informazione deve avvenire usando un linguaggio comprensibile ed adeguato all’età del minore al suo sviluppo ed alla sua maturità, utilizzando modalità, spazi, modi, tempi e strumenti che rispondono alle sue condizioni. L’informazione deve riguardare sia i contenuti delle decisioni diagnostiche o terapeutiche sia le conseguenze della loro mancata esecuzione in caso di rifiuto del consenso o di ritiro del consenso precedentemente dato. In caso di minori e genitori di origine straniera con difficoltà di comprensione linguistica , la struttura sanitaria deve predisporre di adeguate forme di informazione, attraverso servizi di interpretariato e/o di mediazione linguistico-culturale.

L’operatore medico è tenuto ad accompagnare e sostenere il percorso di cura, fornendo ogni informazione adeguata al minore e alla sua famiglia al fine di instaurare quel rapporto di fiducia e di alleanza terapeutica in caso di malattia. Il minore a qualunque età ha diritto alla privacy. Tutti gli operatori che si prendono cura di lui sono tenuti a mantenere il segreto professionale su tutto ciò che lo riguarda durante e dopo il ricovero. Il minore ha diritto al rispetto del suo pudore da quando inizia ad averne la percezione. L’adolescente ha il diritto di chiedere ed ottenere assistenza e consulenza dagli operatori sanitari nei limiti della legislazione vigente anche all’insaputa del suo genitore o di chi ne fa le veci.
Il Garante regionale per i diritti dell’infanzia vigilerà, affinché tutti i minori possano ricevere il miglior livello di cura e di assistenza sanitaria. A tale fine l’art. 22 del codice del diritto del minore alla salute ed ai servizi sanitari ha stabilito che le strutture sanitarie dovranno predisporre un apposito strumento di tutela al quale potranno fare appello i minori o i genitori in caso di violazione dei principi sottoscritti dal Codice del diritto del minore alla salute ed ai servizi sanitari.

LE MINORI E L’INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

“Vorrei tenerlo … ma poi come faccio”

In Italia, l’interruzione volontaria di gravidanza è regolata dalla Legge 194/78.
Secondo tale Legge quando la donna è minorenne (art. 12), per interrompere la gravidanza nei primi 90 giorni è necessario il consenso di entrambi i genitori o di chi esercita la tutela.
Tuttavia, quando per vari motivi ciò non sia possibile, il giudice tutelare può dare il consenso all’interruzione della gravidanza.

Per l’interruzione della gravidanza, è necessario rivolgersi ad un Consultorio Familiare, dove un’ostetrica, una ginecologa ed una psicologa compiranno gli opportuni accertamenti medici e valuteranno insieme alla ragazza e al suo partner (ove lei lo consenta) le circostanze che hanno portato alla decisione di interrompere la gravidanza, consigliandola sulle possibili alternative, sui suoi diritti e sulle strutture di sostegno sociali e sanitarie a cui può fare ricorso, sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

In seguito, il Consultorio Familiare è tenuto ad emettere, entro sette giorni dalla data della richiesta, una relazione corredata del parere al giudice tutelare. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la ragazza e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzarla, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l’interruzione della gravidanza.

 

I MINORI E DISTURBI ALIMENTARI

(a cura della Dott.ssa Maria Chiara Fabiano)

“mangio quanto VOGLIO…. tanto dopo vomito tutto”

I disturbi alimentari costituiscono una delle patologie emergenti dell’età evolutiva. Essi si distinguono in: anoressia nervosa, bulimia e binge eating disorder (BED ovvero alimentazione incontrollata). Quando dobbiamo sospettare un disturbo della condotta alimentare in un minore? Quando salta i pasti dicendo di non avere fame, quando presenta un marcato e drammatico calo ponderale, quando inizia ad avere pensieri ossessivi riguardo al cibo… e quando tende a isolarsi inspiegabilmente dal contesto sociale.

 

Cosa c’è dietro questi disturbi? Spesso c’è la tendenza a soddisfare pienamente le aspettative altrui, in particolare dei genitori, rigidità di pensiero, perfezionismo rivolto verso standards personali o legati alla preoccupazione per il giudizio altrui, a non tollerare i fallimenti eventuali. Il tutto si traduce in alterazione della percezione di sé e in anomalie della condotta alimentare e del controllo del peso. Come si può aiutare un minore con disturbi alimentari? Parlandogli e comunicandogli la nostra preoccupazione per lo stato di salute. I genitori devono mostrarsi uniti nell’obiettivo di aiutarlo e risvolgersi con solerzia agli specialisti del settore che sono i medici endocrinologi e gli psicoterapeuti per impostare un iter di diagnosi corretta, terapia ed educazione alimentare.

 

I MINORI, GIOCO D’AZZARDO E SCOMMESSE

“Solo l’ultima partita e poi basta…”

La Legge 111/2011 statuisce che tutti i giochi con vincite in denaro sono vietati ai minori di anni 18.
In particolare, l’articolo 7, comma 8, del D.L. n. 158 del 2012 prevede il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro all’interno di sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT (video lottery) e nei punti vendita in cui si esercita – quale attività principale – quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.

 

Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro, è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18 anni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro, nonché con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da 10 fino a 30 giorni.

LUDOPATIA
Si segnala, infine, che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in collaborazione con la Polizia di Stato, ha sviluppato il progetto educativo “Gioco on-line: rischi e pericoli” al fine di porre l’accento sul divieto per i minori di partecipare a tutte quelle forme di gioco che prevedono vincite in denaro, e di sensibilizzare circa i rischi e i pericoli che derivano da un accesso irresponsabile o improprio al gioco on line.

Il Governo, il 23 luglio 2014, rispondendo in Commissione Finanze all’interrogazione n. 5-03273, ha reso noto che nel corso del 2013 sono stati effettuati oltre 38.000 controlli sul rispetto dei limiti posti al gioco d’azzardo.

Gioco d’azzardo on line: raccomandazione della Commissione europea
La Commissione europea ha adottato, il 14 luglio 2014, una raccomandazione sui servizi di gioco d’azzardo online con la quale incoraggia gli Stati membri a realizzare un livello elevato di protezione per i consumatori, gli utenti e i minori grazie all’adozione di principi relativi ai servizi di gioco d’azzardo online e alla pubblicità e sponsorizzazione responsabile di questi servizi. Entro 18 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE, gli Stati membri sono stati chiamati a notificare le misiure adottatte alla Commissione, la quale le valuterà entro 30 mesi dalla data di pubblicazione della Raccomandazione.

La raccomandazione della Commissione stabilisce una serie di principi che gli Stati membri sono invitati a integrare nelle proprie normative in materia di gioco d’azzardo:
obbligo di fornire informazioni di base sui siti web di gioco d’azzardo, affinché i consumatori comprendano i rischi legati al gioco;
comunicazioni commerciali (pubblicità e sponsorizzazione) responsabili;
garanzie che i minori non abbiano accesso al gioco d’azzardo online;
previsione di un processo di registrazione e creazione di un conto di gioco, affinché i consumatori forniscano informazioni, verificabili dagli operatori, sulla loro età e identità;

Possibilità di: fissare limiti di spesa durante il processo di registrazione; ricevere messaggi di allerta sulle vincite e le perdite; sospensione temporaneamente del gioco;
linee telefoniche alle quali i giocatori possano ricorrere per chiedere assistenza sul comportamento di gioco e possibilità di autoescludersi facilmente dai siti di gioco d’azzardo;
formazione dei dipendenti degli operatori di gioco d’azzardo che li metta in grado di comprendere i problemi di dipendenza dal gioco d’azzardo e di comunicare in maniera appropriata con i giocatori;
previsione di campagne di sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d’azzardo;
raccolta di dati sulla creazione e la chiusura dei conti di gioco e sulla violazione delle norme in materia di comunicazione commerciale;
autorità di regolamentazione che contribuiscano, in maniera indipendente, ad assicurare l’effettiva verifica della conformità alla raccomandazione della Commissione europea.

Il contrasto al gioco d’azzardo patologico
La Commissione Affari sociali ha concluso l’esame del disegno di legge “Istituzione di un Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo e disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico” (A.C. 101 e abbinati).
Il 26 giugno 2014 è stato adottato il Testo unificato del Comitato ristretto quale risultante dagli emendamenti approvati. Questi i principali punti del disegno di legge: inserimento del gioco d’azzardo patologico (GAP) tra le malattie e le condizioni che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria, (ovvero tra i LEA), con diritto a:

l’esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, relativamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia; l’accesso alle strutture dedicate del SSN, l’assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero in centri specializzati nella cura della patologia;
– i servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni (SERT) sono responsabili delle attività di prevenzione della patologia da GAP;
predisposizione di un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP;

– predisposizione di un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP;
divieto di introdurre nuovi apparecchi e piattaforme online per il gioco d’azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d’azzardo per un periodo di almeno cinque anni;
istituzione, presso il Ministero della salute, di un Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo patologico con compiti di monitoraggio, predisposizione di linee guida in materia di campagne informative e di sensibilizzazione;
predisposizione di linee guida per lo svolgimento di attività formative degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e degli operatori delle associazioni divolontariato e del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da GAP;

misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili;
– etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee con messaggi su entrambi i lati recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d’azzardo;
divieto, sul territorio nazionale, della pubblicità diretta e indiretta del gioco d’azzardo;
– incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco d’azzardo;
– logo identificato no slot da rilasciare agli esercizi commerciali e i circoli privati che non installano apparecchi per il gioco lecito;
istituzione del Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del GAP e Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da GAP;
accesso delle famiglie al Fondo Antiusura nel caso in cui l’indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco.