“PRATICAMENTE E CIOE’:
….Ma dove vai con quei VESTITI della NONNA!!!
AHH …La principessa ci è cascata… adesso pensa che io sono il suo bello!!
Lo SBALLO è bellissimo…. ma non dovrebbe mai finire…
Se ti CALI un Arcobaleno dopo VEDI quello che vuoi tu …. Ma dopo sei MORTO e ti senti le ossa rotte.
ESAGERATI! Mica lo volevo rubare volevo fare solo un giro !!!
Poi alla fine ti VENDI per una ricarica telefonica e un po’ di sballo!
Non so neanche io perché abbiamo iniziato a MENARCI!
Stanotte la strada mi sembrava che aveva le onde ! Mi sa tanto che ho esagerato con i DRINK.”
MINORI E BULLISMO
“quanto sei ridicola con quei vestiti della nonna”
Con il termine bullismo si indica quel fenomeno (condotta) che consistente in una serie di comportamenti di sistematica prevaricazione, sopruso, molestia o violenza posti in essere da un soggetto generalmente di età adolescenziale, definito bullo, nei confronti di un altro soggetto sempre di età adolescenziale, percepito come più debole, ovvero la vittima.
Si deve trattare di episodi ripetuti nel tempo che possono essere posti in essere anche da un gruppo di persone. La vittima solitamente non è in grado di difendersi, in quanto isolata e non disposta a denunciare i fatti per paura di ritorsioni.
Si parla di bullismo diretto quando le azioni sono poste in essere direttamente nei confronti della vittima e possono essere sia fisiche che verbali; di bullismo indiretto quando le azioni poste in essere dal c.d. bullo sono dirette a danneggiare la vittima nelle sue relazioni sociali, attraverso, ad esempio, opere di isolamento, di esclusione dai gruppi o di diffusione di voci infondate sul suo conto.
Si parla, invece, di cyberbullismo nel caso in cui gli atti di prevaricazione e sopruso siano realizzati attraverso l’uso di internet, come, ad esempio, attraverso la pubblicazione di video che riprendono gli atti di prevaricazione, o del telefono cellulare, come, ad esempio, l’invio di messaggi di testo.
Gli atti e le condotte di bullismo avvengono prevalentemente entro o nei dintorni dell’ambito scolastico, anche se è diventato sempre più diffuso il fenomeno nel contesto virtuale di internet.
Attualmente in Italia il bullismo non è ancora previsto come una ipotesi specifica di reato, ma può essere ricondotto in altre fattispecie criminose quali ad esempio le percosse o le lesioni (artt. 581 e 582 C.P.), le minacce (art. 612 C.P.), lo stalking (art. 612 bis C.P.), la diffamazione (art. 595 C.P.), il furto (art. 624 C.P.), il danneggiamento (art. 635 C.P.), le molestie o il disturbo alle persone (art. 660 C.P.) e le interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis C.P.). Tuttavia è in fase di approvazione una proposta di legge che prevede un complesso di misure dirette al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullsimo.
Tali azioni, laddove non si riescano a fermare con l’ausilio delle istituzioni e delle famiglie, devono essere denunciate.
La denuncia, in caso di vittima minore degli anni 14 deve, deve essere presentata mediate i familiari (dopo i 14 anni può essere presentata anche direttamente dal minore). Inoltre, in giurisprudenza si è ormai concordi nel ritenere che l’insegnante delle scuole pubbliche e paritarie, durante il servizio, assuma la qualifica di pubblico ufficiale, con conseguente obbligo di denunciare all’Autorità fatti di reato procedibili d’ufficio di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni (art. 361 C.P.).
Ne deriva, che l’insegnante, laddove abbia contezza durante il proprio servizio di atti di bullismo che possano essere qualificati come reati procedibili d’ufficio, quali il furto aggravato o minacce gravi, ha l’obbligo di denunciare il fatto all’Autorità competente. Sono tenuti, altresì, a denunciare tali fatti anche gli operatori scolastici e il personale amministrativo.
Il procedimento si svolge innanzi al Tribunale per i Minorenni e, in caso di condanna, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge per le singole fattispecie di reato.
Il bullo può, anche, essere sottoposto a carcerazione preventiva, fermo restando, però, che il carcere nei confronti di soggetti minori può trovare applicazione solo laddove rappresenti l’unica scelta possibile.
I MINORI E IL BULLISMO DIGITALE (cyber bullismo)
“che spasso … quando tutti la vedranno nuda in rete…”
Il cyber bullismo consiste nell’utilizzare la rete e le nuove tecnologie al fine di molestare, minacciare e irridere altre persone mediante telefonate, messaggi, chat o con l’uso di social network (facebook, skype, twitter).
Le condotte più diffuse, quasi sempre coperte dall’anonimato, riguardano il furto d’identità o di profili social (art. 494 C.P.), la diffusione di immagini o video imbarazzanti, le minacce (art. 612 C.P.) e gli insulti online, (art. 595 C.P.) stalking (art. 612 bis C.P.) molestie o disturbo alla persone (art. 660 C.P.) interferenza illecita nella vita privata (art. 615bis C.P.) che al pari del bullismo reale, possono configurare autonome ipotesi di reato.
Oltre alla possibilità di perseguire penalmente queste condotte, è consigliabile proteggere i propri dati e incrementare la sicurezza del proprio computer e dei propri account online (es. account email o facebook), evitando il più possibile di diffondere i propri dati personali in rete. Appare importante denunciare i bulli laddove non si riescono a fermare con l’ausilio delle istituzioni e delle famiglie.
Anche nel caso di cyberbullismo la denuncia, in caso di vittima minore degli anni 14, deve essere presentata mediante i familiari della stessa (dopo i 14 anni può essere presentata anche direttamente dal minore). Gli operatori scolastici, gli insegnanti ed il personale amministrativo hanno l’obbligo di denunciare il fatto all’autorità competente nel caso di reati procedibili d’ufficio (quali minacce gravi). Il Procedimento nei confronti del Bullo si svolge innanzi al Tribunale per i Minorenni, e in caso di condanna si applicheranno le sanzioni previsti dalla legge per i singoli reati. Nei casi più gravi il bullo può anche essere sottoposto a carcerazione preventiva, fermo restando che il carcere nei confronti dei soggetti minori può trovare applicazione solo dove rimane l’unica scelta possibile.
A tal riguardo vi è un Disegno di Legge che si pone quale finalità il contrasto del fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela ai minori coinvolti, sia nella posizione di vittime, sia in quella di responsabili di illeciti.
Si riportano le disposizioni di tale disegno di legge n. 1261/2014 ancora in fase di approvazione.
I punti salienti del Disegno di Legge (ancora in fase di approvazione) possono così riassumersi:
– Per cyberbullismo, si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione e si intende altresì qualunque forma di furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica.
– La tutela della dignità del minore: ciascun genitore o comunque il soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte non rientrano nella fattispecie dell’art. 167 del codice in materia dei dati personali D.lgs n.196/2003.
Qualora entro 24 ore successive al ricevimento della istanza, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o richiamo, al garante per la protezione dei dati personali, il quale entro 48 ore dalla segnalazione provvede ai sensi dell’art.143 e 144 D.lgs n.196/2003.
– Tale disegno di legge prevede anche un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo del quale fanno parte rappresentanti del Ministero degli interni, del Ministero dell’Istruzione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Giustizia, del Garante dell’infanzia e della adolescenza, del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante della protezione dei dati personali e delle organizzazioni non governative che attiverà un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo nel rispetto delle Direttive Europee, nonché in riferimento alla Decisione 1351/2008/CE del parlamento europeo del 16 dicembre 2008.
Il piano di azione suindicato è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione ed il contrasto al bullismo rivolto agli operatori che forniscono servizi di Social network e agli altri operatori della rete. Detto codice prevede l’istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico.
Le scuole si attiveranno per predisporre LINEE GUIDA per la prevenzione ed il contrasto al cyberbullismo in ambito scolastico, prevedendo dei corsi di formazione per il personale scolastico, garantendo ad ogni proprio docente referente l’acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche anche per il sostegno ai minori vittime del cyberbullismo. L’educazione all’uso consapevole delle rete assume carattere di continuità curriculare. Fino a quando non è stata proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli artt. 595, 612, del codice penale, o dell’art.167 del D. lgs 196/2003 commessi mediante rete internet dei minorenni di età 14 nei confronti di altri minorenni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’ art 8 D.L. n. 11/2009. Gli effetti dell’ammonimento cesseranno al compimento della maggiore età del minore.
I MINORI E LO STALKING DIGITALE (stalking on line)
“ah ah .. ha abboccato…. Adesso pensa che io sia il suo bello!”
Con il termine Cyberstalking, ovvero lo stalking online, si indicano tutti quei comportamenti che, tramite la tecnologia e la rete, siano diretti a molestare una persona.
Le condotte più diffuse riguardano spionaggio, minacce, furto di identità e distruzione di dati con la peculiarità di essere reiterate e a carattere ossessivo.
I mezzi utilizzati sono il telefono le email o i social network e spesso i molestatori sono persone conosciute, al punto che le condotte e le vittime del cyberstalking, coincidono quasi sempre con quelle dello stalking vero e proprio.
Anche nel caso di stalking digitale, oltre alla possibilità di procedere penalmente, si raccomanda di innalzare i livelli di sicurezza del proprio computer, dei propri account e mail e del telefono cellulare, con la raccomandazione di limitare al massimo la diffusione dei propri dati personali in rete.
Tali condotte possono essere annoverate nell’ambito dell’art. 612 bis C.P., trattandosi di atteggiamenti reiterati di minaccia o di molestia tali da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva o tali da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena prevista per chi commette tale reato è la reclusione da 6 mesi a 5 anni, ma se il fatto è commesso da un minorenne, la pena è diminuita. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore.
Il reato di stalking digitale è punito a querela della persona offesa, ed il termine per proporla è di 6 mesi.
Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art.3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
I MINORI E L’ALCOOL
“che sballo bere, ma poi che male di testa il giorno dopo…”
Ad oggi in Italia è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18.
Nel caso di vendita di bevande alcoliche a minorenni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.
Nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16, la sanzione è l’arresto fino a un anno.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione 18512/13, ha definitivamente chiarito che l’applicabilità del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, previsto dall’art. 7 del DL 158/2012, vale anche per la somministrazione sul posto, in linea con analogo parere del Ministero dell’Interno, equiparando quindi le due condotte.
Con la legge n. 189/2012 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 158/2012 è stato introdotto definitivamente il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni e viene sancito l’obbligo di richiesta da parte del venditore di un documento di identità, tranne nel caso in cui la maggiore età sia manifesta.
In caso di violazione di tale obbligo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro, e, nel caso in cui il fatto sia commesso più di una volta, la sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione dell’attività per tre mesi.
Inoltre, ai sensi dell’art. 689 C.P., è punito con la sanzione dell’arresto fino ad un anno, l’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, che somministri, in luogo pubblico o aperto al pubblico, a un minore degli anni sedici bevande alcoliche.
Tale sanzione si applica anche nei confronti di coloro che pongano in essere tali condotte attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. Nel caso in cui il fatto sia commesso più di una volta, si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con sospensione dell’attività per tre mesi. Se dal fatto deriva ubriachezza, la pena è aumentata.
PROSTITUZIONE MINORILE
“Poi alla fine .. solo per una borsetta griffata … e qualche sballo!”
La prostituzione minorile è un reato previsto dal nostro ordinamento giuridico all’art. 600 bis del C.P.
Il reato di prostituzione minorile consiste:
nel reclutare o indurre alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
nel favorire, sfruttare, gestire, organizzare o controllare la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto o nel trarne profitto.
La pena prevista per chi commette tale reato è la reclusione da sei a dodici anni e la multa da euro 15.000 a euro 150.000, ma in caso in cui sia commesso da minorenni la pena è diminuita.
Inoltre, nel caso di compimento di atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 1.500 a euro 6.000, fermo restando sempre la diminuente per la minore età del reo.
Nel caso della commissione di tale reato, il Procuratore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i Minorenni al fine dell’adozione dei necessari provvedimenti.
In tale ipotesi, è assicurata l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime del reato.
In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
I MINORI E LE SOSTANZE STUPEFACENTI
“lo sballo non dovrebbe mai finire perché quando finisce….”
Le norme che disciplinano il tema degli stupefacenti sono contenute nel D.P.R. 309/90, c.d. Testo Unico sugli Stupefacenti.
In generale, chiunque, compreso un minore, venga colto in possesso di sostanze stupefacenti, a seconda delle circostanze dei fatti, può vedersi contestare o un illecito amministrativo o un illecito penale.
RESPONSABILTA’ AMMINISTRATIVA: (art. 75 – 75 bis DPR 309/90)
Si ha responsabilità amministrativa nel caso in cui si rientri nel c.d. uso personale. I criteri principali corrispondenti a linee guide che il giudice dovrà considerare sono:
1) la quantità della sostanza,(se inferiore o superiore ai limiti massimi fissati nell’apposite tabelle ministeriali);
2) la modalità di presentazione della sostanza (suddivisioni o meno in dosi);
3) le circostanze concrete della azione (il mancato possesso di altre specie di sostanze e il mancato ritrovamento di materiale da confezionamento).
In tale caso viene contestata la violazione e viene inviato apposita informativa al Prefetto di competenza.
Il Prefetto che riceve la segnalazione invita la persona ad un colloquio e valuta eventuali sanzioni amministrative quali: sospensione del passaporto, sospensione della patente o del patentino di guida, il divieto di conseguire la patente per un periodo di 3 anni, la prescrizione di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.
Qualora non contrasti con l’esigenza educativa del minore, il Prefetto convoca anche i genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, e li rende edotti delle circostanze dei fatti.
Qualora, al momento dell’accertamento, il minore abbia la disponibilità di veicoli a motori, l’operante accertatore procede all’immediato ritiro della patente di guida.
Qualora la disponibilità riguardi un ciclomotore, si procede al ritiro anche del certificato di idoneità tecnica e si sottopone il veicolo a fermo amministrativo.
In tale caso viene contestata la violazione e viene inviato apposita informativa al Prefetto di competenza.
Importante è l’attività svolta dal Nucleo operativo Tossicodipendenza (N.O.T.) Della prefettura le cui attività sono:
L’attività svolta dal Nucleo Operativo Tossicodipendenza (N.O.T.) risponde alle finalità previste dalla normativa vigente in materia di tossicodipendenza, la legge 162 del 26/06/90 approvata dal T.U. D.P.R.309/90 che, pur definendo con chiarezza il principio di illiceità derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, è ispirata a motivazioni sociali e tende a promuovere una vasta azione di prevenzione, riabilitazione e recupero, mirando a:
prevenire l’uso da parte di coloro che non sono assuntori di droga;
impedire o ridurre l’uso da parte di quanti sono abituali consumatori;
favorire il recupero di consumatori abituali e di tossicodipendenti;
sanzionare la condotta illecita.
Il Nucleo Operativo Tossicodipendenza N.O.T. ha i seguenti compiti:
coordinamento dei Ser.T. della Provincia, regolato con Protocollo d’intesa;
partecipa con l’ente Regione all’approvazione di progetti finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze finanziati dalla Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla droga (art.127 e successive modifiche L.n.45 del 18/02/99);
partecipa con il Provveditorato agli Studi alla promozione e coordinamento a livello provinciale delle iniziative di educazione e di prevenzione (art.105 D.P.R. 309/90).
Il N.O.T., inoltre, elabora progetti finalizzati alla prevenzione delle Tossicodipendenze finanziati dalla Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla droga (art.127 D.P.R.309/90 e successive modifiche L.n.45 del 18/02/99).
RESPONSABILITA’ PENALE (ART. 73 dpr 309/90) Si ha responsabilità penale nei casi più gravi, quando il possesso di sostanza stupefacente non rientra nei limiti dell’uso personale e la detenzione è destinata allo spaccio, ovvero alla cessione o vendita ad altre persone.
Si configura spaccio quando ricorrono, ad esempio:
1) circostanze univoche, quali dichiarazioni di persone e l’essere colto nel cedere la droga ad altri;
2) la quantità o la qualità della sostanza risultano compatibili con il commercio della stessa;
3) il reddito del detentore e del suo nucleo familiare risulti anomalo e derivante da attività d spaccio;
4) si rinvengono attrezzature per la pesatura o confezionamento della sostanza;
5) si ravvisa un sistema di ripartizione della sostanza in dosi;
6) altre concrete circostanze del caso.
Costituisce reato anche il c.d. consumo di gruppo ovvero l’acquisto di doga finalizzato all’assunzione in comune con le altre persone. Le sanzioni penali per il reato di spaccio sono previste dall’art.73 del DPR 309/90, il minore ne risponderà come per qualsiasi altro reato anche se sono previste agevolazioni in ordine alla pena ed all’arresto.
In riferimento ai soli minori, sussiste la possibilità di fare il drug – test preventivo professionale. Si tratta di un accertamento che si effettua solo su richiesta dei genitori e con il consenso del minore. Avviene in modo riservato e in maniera casuale (non prevedibile), nell’età maggiormente a rischio (12-17).
IL REATO DI RISSA
“Non so neanche io perché abbiamo iniziato a pestarci”
La rissa è un reato previsto dal nostro ordinamento giuridico all’art. 588 C.P.
Tale reato consiste in una violenta contesa tra gruppi contrapposti, ognuno dei quali è mosso dalla volontà di ledere l’altrui incolumità.
La pena prevista per chi commette tale reato è la multa fino a 309,00 euro, ma se dal fatto deriva la morte o la lesione personale di qualcuno, la pena è della reclusione da 3 mesi a 5 anni. In ogni caso se il fatto è commesso da minorenni la pena è diminuita. Il reato di rissa è procedibile d’ufficio.
La condotta del reato di rissa si può caratterizzare anche nel cosiddetto fenomeno del “branco”. Il branco è caratterizzato da un gruppo di ragazzi che organizzano delle vere e proprie strategie di aggressioni tese a ledere l’incolumità altrui, spesso senza un motivo specifico, ma solo per l’espletamento della violenza in sè.
In queste condotte, la partecipazione alla contesa violenza, comporta il concorso di reato (art. 110 C.P.).
L’art. 110 C.P. stabilisce che quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuno di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti all’art. 110 C.P.
IL REATO DI FURTO
“Non volevo rubarlo, mi sono fatto solo un giro”
Il furto è un reato previsto dal nostro ordinamento giuridico all’art. 624 del C.P.
Tale reato consiste nell’impossessarsi di un bene altrui, sottraendolo a chi lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
La pena prevista per chi commette tale reato è la reclusione da 6 mesi a tre anni e la multa da euro 154,00 ad euro 516,00, ma in caso di minorenni la pena è diminuita.
Il reato di furto è punibile a querela della persona offesa salvo nel caso in cui ricorrono determinante circostanze aggravanti. Tali circostanze sono:
– l’aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 C.P.);
– se ricorrono le aggravanti dell’art. 625 C.P.
La pena è diminuita da 1/3 alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio abbia consentito l’individuazione dei corresponsabili o di coloro che hanno acquistato, ricevuto, occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere, occultare.
IL MINORE E LA GUIDA IN STATO DI EBREZZA
“neanche so come sono arrivato a casa”
“caspita se penso di aver rischiato la mia e la vita degli altri …. mi sento proprio uno stupido“
La guida in stato di ebbrezza è un reato previsto dall’ordinamento giuridico italiano agli articoli 186 e 186 bis del Codice della strada.
Art. 186, 186 bis Codice della strada.
Nel caso di soggetti maggiorenni la normativa prevede quanto segue.
1) In caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 a euro 2.127, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
2) In caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, la sanzione prevista è l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, unitamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
3) In caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la sanzione prevista è l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno, unitamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Inoltre il veicolo utilizzato al momento del reato viene confiscato, se si compie questo reato per due volte in un biennio la patente di guida viene revocata.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora, per il conducente che provochi un incidente stradale, sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
Nel caso di soggetti minorenni il reato è sempre disciplinato dagli art.186 e 186 bis codice della strada.
In questa ipotesi vige il divieto assoluto di assumere alcolici anche in minima quantità.