Giudizio civile

“PRATICAMENTE E CIOE’:

Quindi… il TRIBUNALE PER I MINORENNI interviene quando i genitori non si curano dei figli o quando questi prendono una cattiva strada ?
Il CURATORE è come un AMICO grande, che ti spiega cosa succede in tribunale nella causa tra tua mamma e tuo padre…E quando finisce la causa che succede…
Oggi in Tribunale dico al Giudice perché ….NON VOGLIO stare con mio padre!
Devo dire al mio AVVOCATO se la famiglia che mi sta per adottare mi piace e se voglio stare con loro.
Dice che nella CASA FAMIGLIA in cui andrò si gioca anche alla playstation!
I miei NONNI hanno fatto RECLAMO al Decreto emesso dal Tribunale per i minorenni.”

 

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI IN AMBITO CIVILE

La tutela del minore in ambito civile presso il Tribunale per i minorenni può essere di natura volontaria o di intervento d’ufficio.

Il Giudice in composizione Collegiale
L’ avvocato dei genitori del minore
Il curatore speciale per il minore
L’avvocato del minore
Il tutore
Pubblico ministero
Servizi Minorili – Assistenti sociali
Corte D’Appello Minorile

 

 

IL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO (RITO CAMERALE)

ART 3 CONVENZIONE STRASBURGO del 1996
Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un’autorità giudiziaria, il minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:
a) ricevere ogni informazione pertinente;
b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

ART 10 CONVENZIONE STRASBURGO del 1996
Ruolo dei rappresentanti

Nel caso di procedure che interessano un fanciullo dinanzi ad un’autorità giudiziaria, il rappresentante (curatore speciale) deve, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo:
a) fornire al fanciullo ogni informazione pertinente, se quest’ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente;
b) fornire spiegazioni al fanciullo , se quest’ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, in merito alle eventuali conseguenze dell’attuazione pratica della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni azione dei rappresentante;
c) determinare l’opinione del fanciullo ed informarne l’autorità giudiziaria.
Il nostro sistema processuale conosce due figure di curatore speciale del minore: quella del curatore ad acta e quella del curatore ad processum.

Il nostro sistema processuale individua due figure di curatore speciale del minore:

1) quella del curatore speciale per il compimento di un determinato atto nominato al minore dal giudice tutelare, al fine di superare una situazione di conflitto di interessi di carattere patrimoniale. (per es. acquisto e/o donazione di immobili – art. 320 c.c.). E’ il caso in cui quell’organo giudiziario (giudice) debba autorizzare, nell’esclusivo interesse del minore, il compimento di un atto di straordinaria amministrazione.
2) seconda ipotesi quando i genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono o non vogliono compiere uno o più atti nell’interesse del figlio (art. 321 c.c.) – e quella del curatore ad processum – nominato, sempre dal giudice tutelare, in relazione a fattispecie particolari, quando l’autorità giudiziaria deve autorizzare l’inizio di una (ovvero quando il minore è chiamato in) causa riguardante atti eccedenti l’ordinaria amministrazione; ed anche nell’interesse dell’incapace per garantirne la rappresentanza processuale in caso di mancanza di un rappresentante o di conflitto di interessi con lo stesso (artt. 78, 79 e 80 c.p.c.)

 

ART 56 DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
Ascolto del minore

1) L’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
2) L’avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
3) L’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all’atto, fatto salvo l’obbligo della presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.
4) La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.

 

RITO CAMERALE – PROCEDEIMENTO EX ART 737 CPC PROCEDIMENTI EX ART 737 CPC MATERIA DI FAMIGLIA (ART. 706-742 BIS CPC)

I provvedimenti, che devono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso. I procedimenti in Camera di Consiglio sono di norma promossi mediante ricorso dei soggetti indicati dalla legge o dai soggetti interessati, ossia tutti coloro che subiscono gli effetti diretti o riflessi del provvedimento, ma in alcune ipotesi tassativamente previste dalla legge è il giudice che promuove il ricorso (artt. 336, 346, 348 e 361 c.c.) o anche il pubblico ministero.
Il ricorso deve contenere l’esposizione sintetica dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda. Quando il ricorso è presentato dal privato deve essere sottoscritto dal difensore con procura, anche se di norma l’assistenza del difensore nei procedimenti in camera di consiglio non è necessaria in ragione del fatto che si tratta di procedimenti interamente gestiti dal giudice. Inoltre, il ricorso deve essere presentato in forma scritta ad substantiam eccetto alcune ipotesi tassativamente previste in cui è possibile presentarlo anche oralmente in udienza. Infine, il ricorso depositato presso la cancelleria del giudice competente, va notificato solo se concerne l’interesse di soggetti distinti dal ricorrente.

Per quanto riguarda la competenza nei procedimenti camerali, il legislatore ha stabilito che sia necessario stabilire di volta in volta il giudice competente per materia e per territorio. Nel caso in cui non sia determinato il giudice territorialmente competente sarà necessario guardare al giudice del luogo del domicilio e della residenza della persona nel cui interesse viene emesso il provvedimento, o, in mancanza, della residenza del ricorrente. Di norma, la competenza è del Tribunale ordinario o del Tribunale per i Minorenni, anche se non mancano dei casi in cui la competenza viene devoluta al giudice di pace o al presidente del Tribunale.
Il provvedimento che conclude il procedimento camerale è un decreto motivato, fatta eccezione per le ipotesi in cui è prevista la pronuncia di una sentenza (si pensi al caso della dichiarazione di morte presunta). Salvo che la legge disponga altrimenti [artt. 724, 728, 750, 779; c.c. 84 5, 87 6, 89 2, 250 4, 288 4, 305, 314].

Nei procedimenti in camera di consiglio è riservata al collegio ogni valutazione sulla ammissibilità e rilevanza delle prove, la cui assunzione può essere delegata ad uno dei suoi componenti;
Intervento del pubblico ministero:
Il principio che quando la legge prevede l’intervento obbligatorio del P.M., è sufficiente che lo stesso sia informato del procedimento e posto in grado di parteciparvi.
Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l’intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall’art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l’osservanza di detto precetto normativo, che l’ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni. Cass. 3 marzo 2000, n. 2381; conforme Cass. 20 dicembre 1994, n. 10951.

Sono soggette al PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO, le materie di: separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti del matrimonio, di interdizione o inabilitazione, relativi all’assenza, e di dichiarazione di morte presunta, relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati, agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone (art. 742-bis).
La domanda si introduce con il RICORSO AL GIUDICE COMPETENTE (determinato dalle norme speciali) (art. 737)
INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI INTERESSATI DAL PROCEDIMENTO (art. 111 Cost.).
Se il PROCEDIMENTO è devoluto al COLLEGIO, il Presidente nomina un giudice RELATORE (art. 738 c.p.c.)
SE DEVE ESSERE SENTITO IL P.M., GLI ATTI SONO A LUI PREVIAMENTE COMUNICATI PERCHÉ POSSA FORMULARE LE PROPRIE CONCLUSIONI (art. 738 c.p.c.) DECRETO MOTIVATO
Nella una (o più) UDIENZE IN CAMERA DI CONSIGLIO (in cui, se nominato, riferisce il relatore) (art. 738 c.p.) IL GIUDICE PUÒ ASSUMERE INFORMAZIONI anche indipendentemente dalle istanze istruttorie della/e parte/i (art. 738 ) se il procedimento è devoluto al collegio, il Presidente nomina un relatore (art. 738 )
La FORMA DEL PROVVEDIMENTO E’ IL DECRETO MOTIVATO, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 737 c.p.c.) ; se vi sono RAGIONI D’URGENZA, il giudice può disporre che il DECRETO ABBIA EFFICACIA IMMEDIATA (art. 742)

PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO Artt. 737-742bis
Il DECRETO deve essere COMUNICATO/NOTIFICATO alle PARTI e comunicato al PM.
Le PARTI possono proporre reclamo ENTRO 10 GIORNI DALLA NOTIFICA (artt. 735 -740 C.P.C.)
Il DECRETO può essere: 1) non proposto RECLAMO
2) proposto RECLAMO
a) SE NON VIENE PROPOSTO RECLAMO, IL PROVVEDIMENTO camerale acquista Efficacia (art. 741 c.p.c.)
b) IL Reclamo viene proposto in Tribunale o alla Corte di Appello (art. 739) in questo caso il PROVVEDIMENTO CAMERALE NON ACQUISTA EFFICACIA.
GIUDICE DEL RECLAMO PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO (art. 739) ed IL DECRETO MOTIVATO, salvo che la legge disponga altrimenti, avente IMMEDIATA EFFICACIA non reclamabile a propria volta (art. 739)
IL PROVVEDIMENTO CAMERALE ACQUISTA EFFICACIA (art. 741)
IN OGNI TEMPO I PROVVEDIMENTI CAMERALI, sia resi in primo grado sia resi in sede di reclamo, POSSONO ESSERE MODIFICATI O REVOCATI, salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in forza di convenzioni ulteriori alla modificazione o alla revoca