Il diritto del minore allo sport

“PRATICAMENTE E CIOE’:
La mia SQUADRA è troppo forte!
Diteci voi sti quattro tiri dove li dobbiamo fare!
Santos è un mito di PALLONE!
Il mister dice che il fumo RALLENTA gli scatti!
Se riesco a fare un 50 VASCHE vado alle regionali!
Figo! Da quest’anno, la mia scuola ha messo la SEZIONE SPORTIVA!”

 

IL MINORE E IL DIRITTO ALLO SPORT

“La mia squadra è troppo un mito!”
L’art. 31 della Convenzione dei diritti della infanzia anche se non indica esplicitamente lo sport, ritiene che il riposo, lo svago, il gioco e le attività ricreative siano essenziali per la sana crescita del bambino.
Molti studi hanno confermato che lo sport fa bene non solo al fisico, ma anche allo sviluppo psicofisico.
L’attività fisica irrobustisce il fisico e ne previene le malattie; sviluppa ed aiuta a mantenere sano l’apparato osseo, aiuta a controllare il peso corporeo, aiuta a regolare a ridurre grasso e la pressione sanguigna, riduce lo stress, l’ansia, la depressione e la sensazione di solitudine, prepara i bambini all’apprendimento futuro, migliora il rendimento scolastico, aiuta a controllare vari rischi comportamentali, come l’uso del tabacco, droghe o altre sostanze, le abitudini alimentari scorrette, il ricorso alla violenza.

Lo sport indirizza i bambini ai valori importanti della vita, quali l’amicizia, la solidarietà, lealtà, lavoro di squadra, autodisciplina, autostima, rispetto degli altri.
La Carta dei Diritti allo Sport (Commissione tempo libero ONU del 1992), enuncia per i bambini e adolescenti:
il diritto a praticare una attività sportiva;
il diritto di divertirsi e giocare;
il diritto a praticare uno sport in un ambiente sicuro e sano;
il diritto di essere allenato da personale adatto a quella fascia di età;
il diritto al giusto riposo;

il diritto al controllo della salute, ovvero la competizione va riservata ai bambini in perfette condizioni psicofisiche che lo desiderano, senza pressioni esterne con il rispetto del trattamento adeguato e il tempo giusto di guarigione e riabilitazione dai traumi, della gradualità e quantità del carico di lavoro;
l’obbligatorietà del certificato di stato di buona salute fisica per le attività non agonistiche che lo richiedano (D.L. 69/2013) e del certificato di idoneità agonistica per gli sport agonistici dietro indicazione delle rispettive Federazioni sportive, per quanto riguarda l’età di inizio delle attività (D.M. 18/2/1982);
Il diritto di competere con giovani di pari capacità, ovvero i ragazzi devono avere la stessa età cronologica, età ossea, e maturità puberale, e per gli sport di contatto deve essere anche in considerazione del peso corporeo.

il diritto di pari opportunità, vale a dire che tutti i bambini devono poter giocare, senza fare panchina, senza tener conto del risultato agonistico, che sarà ricercato più avanti nel tempo;
il diritto di non essere sempre un campione, ovvero non sempre il bambino può essere un campione o continuare ad esserlo e chi lo è deve sempre essere consapevole che egli pratica lo sport essenzialmente in virtù dei vantaggi che questo produce alla sua salute e per divertirsi.
In tale direzione, già nel 1989, la Convenzione dei diritti dei fanciulli si è mossa ritenendo che il fanciullo ha diritto al tempo libero ed al riposo, a dedicarsi al gioco ed attività ricreative proprie della sua età, nonché a partecipare alla vita culturale ed artistica del proprio Paese.

 

IL MINORE E IL TESSERAMENTO ALLA FEDERAZIONE CALCIO

TESSERAMENTO SPORTIVO DEL MINORE CALCIATORE FUORI REGIONE: art. 40 NOIF (Norme organizzative interne FIGC)
1) Il tesseramento di minori calciatori che non hanno compiuto 16 anni verrà autorizzato solo in caso si comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 mesi nella Regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento, oppure che abbia una sede in una provincia di altra Regione confinante con quella di residenza.
2) In caso di residenza del nucleo familiare acquistata da meno di 6 mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del settore per l’ attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione di certificazione anagrafica del nucleo familiare e certificato iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.
3) Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
4) II rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d’autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.
5) Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
6) I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull’ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.
7) Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All’atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il “transfert internazionale” dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di “professionista” o ” non professionista” ed osservate le norme seguenti.
8) Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe professionistiche possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all’U.E. (o all’E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all’U.E (o all’E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.7bis: Abrogato.
9) I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.

ART. 40 BIS NOIF (PROVA DI AFFILIAZIONE DEL CALCIATORE MINORE EXTRACOMUNITARIO)
1) La società affiliata, che intenda sottoporre a prova un calciatore giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16, è tenuta a darne immediata e preventiva comunicazione alla Federazione, previo l’avvenuto riscontro della posizione dell’interessato con riguardo alla normativa statale.
2) Il giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16 sottoposto a prova da parte di società affiliata è assimilato, in quanto a trattamento, al giovane calciatore tesserato per tutta la durata del periodo di prova, compatibilmente con la specificità della natura di questa.
3) A conclusione della prova di cui al comma 1). la società deve dare immediata comunicazione alla Federazione del relativo esito positivo o negativo. In caso di esito negativo, cui non faccia seguito il tesseramento, la società deve darne altresì immediata comunicazione alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, conservando idonea documentazione dell’intera vicenda.

4) La società affiliata è tenuta a dare immediata comunicazione alla Federazione e alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza di ogni verificatasi ipotesi di cessazione di efficacia del tesseramento di giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16.
5) In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, la società affiliata è soggetta alle sanzioni di cui all’ articolo 8, comma 1, lettere b), c), f), g), h), i), l), del Codice di Giustizia Sportiva.
6) Ogni tesserato che, a qualsiasi titolo, concorra all’inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettere c), d), e), f), del Codice di Giustizia Sportiva.
7) Gli Organi periferici della Federazione sono tenuti ad attuare un rigoroso e completo riscontro della documentazione in materia, necessaria ai sensi delle norme statali e federali, nel rispetto delle istruzioni volte anche a precisare gli ambiti ed i limiti di ammissibilità del ricorso all’autocertificazione.
8) La Federazione controlla, avvalendosi anche dell’Ufficio Indagini, l’assolvimento da parte delle società affiliate e di ogni tesserato di tutti gli obblighi nei confronti del giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16 ammesso alla prova, in relazione e durante lo svolgimento della medesima, nonché il corretto assolvimento delle incombenze in materia da parte degli Organi periferici della Federazione.

TRASFERIMENTI DEI MINORI CALCIATORI (Art. 19 Regolamento FIFA sullo status del trasferimento del minore calciatore)
I trasferimenti internazionali dei calciatori sono consentiti solo se i calciatori hanno superato il 18 anno di età (art.19 Regolamento FIFA sullo status del trasferimento del minore)
A questa regola (art.19 Regolamento FIFA sullo status del trasferimento del minore) si applicano 3 eccezioni:
A) I genitori del calciatore si trasferiscono nel paese della società sportiva per motivi indipendenti dal calcio;
B) Il trasferimento avviene all’interno del territorio dell’unione europea ed il calciatore ha un età compresa tra 16 e 18. In questo caso la società sarà tenuta a soddisfare i seguenti obblighi minimi:
1) Fornire al calciatore un’ adeguata istruzione e/o formazione calcistica in linea con i più elevati standard nazionali.
2) Garantire al calciatore una formazione scolastica e/o formazione professionale, in aggiunta alla sua istruzione e/o formazione calcistica che consente al calciatore di proseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare l’attività professionistica;
3) Adottare tutte le misure necessarie affinché il calciatore sia seguito nel miglior modo possibile (buone condizioni presso la famiglia ospitante, nomina di un tutore all’interno della società).
4) All’atto del tesseramento del calciatore, dimostrare alla Federazione di appartenenza di aver soddisfatto tutti i succitati obblighi;

A questa regola (art.19 Regolamento FIFA sullo status del trasferimento INTERNAZIONALE del minore) sia
C) Il calciatore vive in una località ubicata ad una distanza massima di 50 Km dal confine nazionale e la società all’interno della federazione confinante per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova altresì a 50 km di distanza dallo stesso confine. Distanza quindi massima sarà 100 km. In questo caso il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due federazioni interessate dovranno dare il loro esplicito consenso.
Le stesse condizioni si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa dal quella del paese nel quale richiedono essere tesserati per la prima volta.
Ogni trasferimento internazionale ed ogni primo tesseramento sono soggetti alla approvazione di una sotto commissione nominata all’uopo dalla Commissione per lo status dei calciatori. La richiesta di approvazione deve essere formulata dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore. L’approvazione della sottocommissione deve essere ottenuta prima di una qualsiasi richiesta di CTI inoltrata da una Federazione e/o prima di un primo tesseramento del minore.
La mancata richiesta di approvazione comporta sanzioni disciplinate dal codice disciplinare della FIFA. L’irrogazione di sanzione è prevista non solo carico della Federazione che non abbiano inoltrato la propria richiesta alla sotto-commissione ma anche a carico della federazione di provenienza per aver emesso il Certificato internazionale di trasferimento senza l’approvazione della sotto commissione, nonché della società che abbiano concluso un contratto per il trasferimento del minore.

I minori di anni 18 che non sono cittadini italiani, che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano, almeno dal compimento del decimo anno di età, possono essere federati presso società sportive appartenenti a società federali nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed Enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento delle dei cittadini italiani (art. 1 DDL 1871 del 14/1/16).
Si è affermato così lo IUS SOLI SPORTIVO.
La norma rappresenta un forte strumento di integrazione sociale dei minori stranieri e sicuramente un abbattimento della discriminazione del minore straniero a fare sport a livello agonistico insieme ai suoi coetanei.

ASSENZE A SCUOLA GIUSTIFICATE PER SPORT AGONISTICO (organizzata da federazioni riconosciute dal CONI artt. 2 e 14 DPR /2009)

“Figo! Da quest’anno, la mia scuola ha messo la SEZIONE SPORTIVA!”

Il DPR 122/2009 ARTT 2 E 14 COMMA 7- CIRCOLARE MIUR N. 20 PROT 1483 DEL 4 MARZO 2011
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, motivate e straordinarie deroghe al limite delle assenza a scuola (tre quarti della presenza del monte ore annuale).

Il DPR 122/2009 ARTT 2 E 14 COMMA 7- CIRCOLARE MIUR N. 20 PROT 1483 DEL 4 MARZO 2011
Il mancato conseguimento del limite di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissibilità dell’alunno alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Il D.P.R. 122/2009 all’art. 14, comma 7 stabilisce che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: A) gravi motivi di salute adeguatamente documentati; B) terapie e/o cure programmate; C) donazioni di sangue; D) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; E) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
Per le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica si fa riferimento alla nota n. 2065 del 2 marzo 2011, della Direzione Generale per lo studente la quale va comunque intesa alla luce della Circolare n. 20 prot- 1483 del 4 marzo 2011.

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MINORI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA MEDIANTE L’AMMISSIONE NELLE SOCIETA’ SPORTIVE APPARTENENTI ALLE FEDERAZIONI NAZIONALI, ALLE DISCIPLINE ASSOCIATE O AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Art. 1 Legge 20/01/2016 n. 12

1. I minori di anni 18 che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.