“PRATICAMENTE E CIOE’:
Ho 14 anni posso fare da solo la denuncia-querela alla Polizia!
Non Volevo RUBARLO volevo solo fare un giro!
Ho diritto ad avere un Avvocato, e se la mia famiglia non ha i soldi posso averlo d’Ufficio!
Quindi…. se finisco il Progetto di messa alla prova mi cancellano il REATO?”
TRIBUNALE PER I MINORENNI IN AMBITO PENALE
“Non volevo rubarlo! Volevo solo fare un giro!”
Il Tribunale per i minorenni è l’organo giurisdizionale che giudica sui procedimenti penali per i reati commessi dai minori degli anni 18.
Gli organi giudiziari inerenti il procedimento a carico di minorenni sono:
– Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
– Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni;
– Il Tribunale per i minorenni
– Il Procuratore generale presso la Corte di Appello per i minorenni
– La sezione di Corte di Appello per i minorenni
– Il magistrato di sorveglianza per i minorenni.
Tribunale per i minorenni in materia penale
Il Tribunale per i minorenni ha competenza esclusiva: di tutti i reati commessi da un soggetto durante la minore età, anche se commessi in concorso con persone adulte.
Non è raro che il giudizio avvenga dopo parecchio tempo e che quindi si celebri nei confronti di chi è ormai maggiorenne. Ciò nonostante, si applicano sempre le regole dei processo penale minorile contenute nel Codice di Procedura Penale Minorile (C.P.P.M. – D.P.R. n. 448/1988 e D.L.vo n.272/89).
L’attività penale viene svolta dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.), giudice “togato” che decide monocraticamente, dal Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.), composto da un togato e da due onorari e dal Tribunale in sede dibattimentale ( 2 togati 2 onorari). Il T.M. esercita anche le funzioni di tribunale di sorveglianza .
Il Tribunale per i minorenni è l’organo giurisdizionale che giudica sui procedimenti penali per i reati commessi dai minori degli anni 18.
Principale scopo del processo penale minorile, è il recupero sociale del minore.
Gli uffici di Servizio Sociale per i minorenni si attivano non appena il minore entra nel circuito penale e lo seguono in tutte le fasi del procedimento.
La Querela:
Nel caso di minori degli anni 14, il potere di querela spetta ai genitori. Tale potere sussiste in capo a ciascuno dei genitori, anche nel caso in cui uno dei due non goda dell’esercizio della potestà genitoriale: infatti, solo in caso di decadenza o sospensione dalla potestà genitoriale (sospensione della responsabilità genitoriale) si verifica l’impossibilità di proporre valida querela in nome e per conto del figlio.
Nel caso invece di minore ultraquattordicenne, il potere di querela spetta direttamente al minore, ma questo resta inerte o non vuole proporre querela, il potere di decidere se presentarla o meno è rimesso ai genitori (art. 120 codice penale).
Nel processo penale, il minore deve essere necessariamente assistito da un difensore. Il minore, al pari del maggiorenne, esprime il proprio consenso ad avvalersi di un difensore fiducia, mediante la nomina del proprio difensore. In caso di mancata volontà del minore di avvalersi di un difensore di fiducia, l’autorità procedente nomina un difensore di ufficio il quale è obbligato a ricoprire l’incarico conferitogli.
I difensori di ufficio sono iscritti presso in appositi elenco tenuti presso il consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Fasi del procedimento penale sono la fase delle indagini preliminari , la fase dell’udienza preliminare e la fase del dibattimento.
Specificatamente vi è imputabilità del minore, se il reato viene compiuto dopo i 14 anni, ma prima dei 18 anni se vi era capacità di intendere e di volere ma la pena è diminuita. (articolo 98 codice di procedura penale). Non sono invece mai perseguibili in quanto non imputabili i minori di anni 14 (art. 97 codice di procedura penale).
In caso di incertezza sulla minore età dell’imputato, il giudice dispone una perizia (radiografia del polso, rilievi dentari, misurazioni antropometriche) per accertarne l’esatta età. Qualora nonostante la perizia permangono dubbi sulla minore età, la stessa si ritiene presunta.
Principale scopo del processo penale minorile, è il recupero sociale del minore. Infatti nella celebrazione dello stesso deve tenersi conto della personalità e delle esigenze del minore. Anche laddove si accerti una responsabilità del minore si tenderà ad evitare, sulle base delle considerazioni attinenti alla personalità del minore, l’applicazione ove è possibile, di sanzioni di carattere penale. A tal fine il Tribunale deve acquisire le informazioni relative alle condizioni familiari, sociali, ed ambientali del minore. Tali informazioni possono essere assunte anche attraverso l’acquisizione di informazioni da parsone che hanno avuto rapporti con il minore e pareri di esperti.
Considerata la giovane età dell’imputato, e la funzione rieducativa del processo penale minorile, importante funzione assumono i Servizi minorili che sono Servizi istituiti dalla Amministrazione della Giustizia. Gli stessi svolgono funzioni di rieducazione di sostegno del minore, nonché attività di controllo sulla applicazione delle misure cautelari imposte al minore (prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità, e custodia cautelare).
Gli uffici di Servizio Sociale per i minorenni si attivano non appena il minore entra nel circuito penale e lo seguono in tutte le fasi del procedimento. Essi accompagnano il minore in tutto il percorso penale, prestandogli assistenza, raccolgono informazione su richiesta del pubblico Ministero necessario all’accertamento sulla personalità del minore, seguono il progetto educativo del minore in misura cautelare non detentiva, gestiscono la misura della sospensione del processo e della messa alla prova e in genere seguono tutte le misure alternative e sostitutive.
Altri Enti di cui si avvale l’autorità giudiziaria nei procedimenti penali a carico dei minori sono:
– Centri di prima accoglienza (strutture che ospitano temporaneamente i minori in stato di arresto o di fermo per un massimo di 96 ore in attesa della udienza di convalida). I centri di prima accoglienza sono diretti ad evitare al minore il forte impatto con il carcere. Essi sono delle case nelle quali il minore viene accolto e sostenuto da operatori minorili.
– Comunità (strutture nelle quali sono collocati i minori sottoposti alla misura cautelare del collocamento in comunità) art. 22 del D.P.R. 488/88.
– Istituti penali per i minorenni (istituti nel quali sono collocati i minori in misura cautelare detentiva o in esecuzione di pena. Tali istituti ospitano soggetti minorenni o ultradiciottenni fino agli anni 21 qualora il reato a cui la misura/pena sia riferita sia stato commesso prima del compimento della maggiore età). In Essi vengono garantiti tutti i diritti soggettivi dei minori, tra i quali quello della crescita armonica psico-fisica, allo studio, alla salute, con particolare riguardo a non interrompere i processi educativi in atto e a mantenere i legami con le figure significative. In tali istituti vengono organizzati attività scolastiche, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva teatrale e culturale.
IL DIRITTO DI QUERELA DEI MINORENNI
“Solo adesso ho trovato il CORAGGIO ….”
ART. 120 CODICE PENALE
La querela è l’atto con il quale un soggetto (persona offesa) che si ritiene leso da una determinata condotta, chiede alla Autorità competente che quella condotta sia perseguita penalmente.
Nel caso di minori degli anni 14, il potere di querela spetta ai genitori. Tale potere sussiste in capo a ciascuno dei genitori, anche nel caso in cui uno dei due non goda dell’esercizio della responsabilità genitoriale: infatti, solo in caso di decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale si verifica l’impossibilità di proporre valida querela in nome e per conto del figlio.
Nel caso invece di minore ultraquattordicenne, il potere di querela spetta direttamente al minore, ma qualora questi rimanga inerte o non voglia proporre querela, il potere di decidere se presentarla o meno è rimesso ai genitori (art. 120 codice penale).
Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v’è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un Curatore speciale (art. 121 codice penale).
Il curatore speciale, che viene nominato (questa volta) dal giudice per le indagini preliminari, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta (art. 338 del codice di procedura penale) e il minore non sia rappresentato o sussista un conflitto di interessi del rappresentante, ha la facoltà (non l’obbligo) di esercitare il diritto di querela. Ne discende che, in caso di rinuncia da parte di questi, il minore ultraquattordicenne può esercitare personalmente tale diritto (art. 125 codice procedura penale).
Dispositivo di cui all’art. 338 Codice di Procedura Penale
1. Nel caso previsto dall’articolo 121 del codice penale (1), il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.
3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l’educazione, la custodia o l’assistenza dei minorenni.
4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell’interesse della persona offesa.
5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.
LA DIFESA GIUDIZIALE DEL MINORE
“Se vengo incolpato di qualcosa ho diritto ad essere difeso da un avvocato”
Nel processo penale, il minore deve essere necessariamente assistito da un difensore.
Il minore al pari del maggiorenne esprime il proprio consenso ad avvalersi di un difensore fiducia, mediante la nomina del proprio difensore.
In caso di mancata volontà del minore di avvalersi di un difensore di fiducia, l’autorità procedente nomina un difensore di ufficio il quale è obbligato a ricoprire l’incarico conferitogli.
I difensori di ufficio sono iscritti presso in appositi elenco tenuti presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, con la nuova riforma in elenchi nazionali.
Nel processo penale deve essere garantita l’assistenza affettiva e psicologica al minorenne attraverso la presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei Servizi minorili.
Qualora la famiglia del minore sia in condizioni di disagio economico, il minore avrà diritto ad un difensore a spese dello Stato, beneficando cosi del patrocinio a spese dello stato. (D.P.R. 115/2002).
D.P.R. 30/5/2002 N. 115, L. 11/8/2014 n. 114.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato i cittadini italiani; gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; gli apolidi; gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro11.528,41 per l’anno 2017.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.
PROCEDIMENTO PENALE MINORILE
Il procedimento penale minorile si svolge innanzi al tribunale per i minorenni, e prevede diverse fasi.
1) Fase delle indagini preliminari
E’ la prima fase del procedimento penale nella quale vengono svolti atti di investigazione.
Titolare della direzione delle indagini è il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
Tale fase, salvo il caso di richiesta di sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto, si può concludere o con una richiesta di archiviazione, o con una richiesta di giudizio direttissimo o immediato o con l’avviso di chiusura dell’indagini preliminari ai sensi dell’art. 415 bis codice procedura penale, con termine di 20 giorni dalla notifica del predetto avviso all’interessato per esercitare la facoltà di essere interrogato e di indicare nuovi elementi e mezzi di prova al Pubblico Ministero.
In quest’ultimo caso, il Pubblico Ministero, qualora non ritenga comunque sufficienti gli elementi di prova acquisiti in seguito all’interrogatorio del minore o risultanti dalle altre indagini eventualmente svolte, provvede ad avanzare richiesta di rinvio a giudizio.
2) Fase dell’udienza preliminare
Con la richiesta di rinvio a giudizio si apre la fase dell’udienza preliminare, che si svolge innanzi ad un organo giudicante in composizione collegiale.
Nell’udienza preliminare, il minore presente viene sentito. Al termine di tale udienza, il giudice può emettere il decreto che dispone il giudizio, pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ricorrono le ipotesi di cui all‘art. 425 c.p.p., disporre il giudizio abbreviato, emettere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o per concessione del perdono giudiziale, disporre la sospensione del processo e la messa alla prova del minorenne, condannare il minore ad una pena pecuniaria, diminuibile fino alla metà del minimo edittale, o ad una sanzione sostitutiva su richiesta del pubblico ministero.
Avverso tale sentenza, l’imputato o il suo difensore possono avanzare opposizione al fine di richiedere l’instaurazione del giudizio ordinario. Tuttavia, nell’udienza preliminare, il giudice prima dell’inizio dell’udienza, deve chiedere al minore se presta il consenso alla definizione del procedimento in questa fase. Nel processo penale minorile, gli unici casi in cui non si svolge l’udienza preliminare è quando il Pubblico Ministero a fine delle indagini preliminari, decide di richiedere il giudizio direttissimo o immediato. In tutti gli altri casi, l’udienza preliminare è obbligatoria.
3) Fase del dibattimento
Laddove il giudizio non si definisca nell’udienza preliminare, si apre la fase del dibattimento, che si svolge anch’essa innanzi ad un organo collegiale.
Nella fase del dibattimento, viene sentito l’imputato minorenne e si svolge l’istruttoria dibattimentale con l’assunzione delle prove documentali e/o testimoniali.
Tale fase può concludersi con una sentenza di assoluzione, con una sentenza di condanna, con la concessione del perdono giudiziale quando ricorrano la tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento criminoso contestato e la possibilità che l’ulteriore corso del procedimento possa pregiudicare le esigenze educative del minore, con una sentenza di dichiarazione dell’irrilevanza del fatto. E’ possibile anche in tale fase richiedere la sospensione del processo e la messa alla prova del minorenne. Dopo la sentenza, il giudice sarà tenuto ad illustrare al minore il contenuto e le ragioni della decisione in modo che il giovane possa acquisire consapevolezza di quanto è accaduto e delle conseguenze che derivano dal provvedimento decisorio. Il minore può proporre impugnazione avverso la sentenza emessa a seguito del dibattimento. La stessa facoltà spetta all’esercente la responsabilità genitoriale, pur non avendo quest’ultimo diritto alla notificazione del provvedimento da impugnare emanato nei confronti del minore.