“E CIOE’, secondo ME……:
A CASA sono tutti strani ma non LI cambio!
E Sti 18 quando ARRIVANO!
Adesso basta! Non LI voglio vedere MAI più LITIGARE!!! Voglio parlare col Giudice!
Dice che con la nuova Legge, adesso io e l’altro FIGLIO di mio padre siamo UGUALI!
Mio NONNO sembra vecchio ma è troppo TOSTO!
Mia madre ha detto che se non mi comporto bene mi fa chiamare dal GIUDICE in tribunale.
Ho 16 anni e posso essere AUTORIZZATO dal Giudice a sposarmi.
Sembra niente, ma avere qualcuno che si preoccupa per te è troppo BELLO!”
IL DIRITTO DEL MINORE AD AVERE RAPPORTI CON ENTRAMBI GENITORI
“Mia madre e mio padre comandano uguali!!”
In sede di separazione, il Giudice valuta prioritariamente che il figlio sia affidato ad entrambi i genitori, (affidamento congiunto ex art. 337 ter codice civile), in via residuale a quale di essi il figlio sia affidato in esclusiva (affidamento esclusivo).
Il Giudice nell’affidamento congiunto determina:
- i tempi e le modalità della permanenza del figlio presso ciascuno genitore;
- la misura del mantenimento a cui ogni genitore è tenuto in base alle proprie capacità economiche – patrimoniali, e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (stipendi, proprietà immobiliari, titoli bancari, autovetture possedute, ecc); l’assegno di mantenimento è automaticamente adeguato agli indici ISTAT;
- le modalità per la cura, istruzione ed educazione dei figli (scuola, sport, attività culturali);
- assegnazione della casa familiare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
La responsabilità genitoriale (ex potestà genitoriale) è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, educazione e salute ed alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo tra i genitori la decisione è rimessa ai giudici.
AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL FIGLIO (art. 337 quater codice civile)
Il giudice può disporre l’affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore. Il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi. Egli deve attenersi alle condizioni determinate dal Giudice. Il genitore a cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice.
L’ASCOLTO DEI MINORI IN TRIBUNALE
Il figlio minorenne che abbia compito 12 anni ed anche di età inferiore ove il minore sia capace di discernimento (ovvero che abbia raggiunto una certa maturità) ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Esempi: procedimenti di separazione e divorzi dei propri genitori, procedimenti di adozione.
L’ascolto è fatto dal Giudice anche con l’aiuto di esperti professionisti-ausiliari (curatori, psicologi, mediatori familiari).
Prima di procedere all’ascolto, il Giudice informa il minore del tipo di procedimento che si sta svolgendo e degli effetti dell’ascolto. L’ascolto del minore viene riportato in forma scritta in un verbale oppure su supporto audio-video.
Se l’ascolto del minore è in contrasto con l’interesse del minore, (ovvero non prosegue il fine del benessere psicofisico del minore) oppure eseguirlo sarebbe completamente inutile, il giudice non procede all’ascolto e redige atto con motivazione del diniego all’ascolto del minore. (art. 336 bis codice civile).
A riguardo l’art. 12 della Convenzione sui diritti dei fanciulli resa esecutiva in Italia con la Legge 176/91, stabilisce che il minore capace di discernimento, ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, per cui, a tal fine, si darà al minore la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante (curatore speciale, un legale del minore).
In particolare, nel caso del procedimento di adottabilità a seguito di stato di abbandono del minore, questi, oltre ad essere sentito, necessita, cosi come previsto dalla Convenzione sui diritti dei minori e anche nella Convezione di Strasburgo del 1996 (resa esecutiva in Italia con Legge 77/2003 ), di un soggetto che lo rappresenti in giudizio ovvero di un curatore speciale.
Il curatore speciale è colui che si sostituisce al minore nei processi di controllo della responsabilità genitoriale, (art. 37 L. 149/01), nei procedimenti di adottabilità (art. 10 L. 149/01) in contradditorio con i genitori del minore. In questi procedimenti il minore deve considerarsi soggetto di diritto autonomo, portatore di istanze personali a cui deve essere data voce.
Il curatore potrà costituirsi personalmente in giudizio. Egli, tuttavia, non si deve limitare a rappresentare la volontà del minore ed a sostituirsi a lui nel processo, ma ha l’obbligo giuridico di esprimerne volontà e di perseguire il suo esclusivo interesse.
UNICITA’ DI STATO DI FIGLIO
«Adesso io e mio fratello siamo UGUALI»
La Parificazione dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio, con i diritti dei figli nati nel matrimonio, è stata introdotta dall’art. 315 bis codice civile che si intitola “Diritti e Doveri del Figlio”.
La norma stabilisce che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. I figli naturali hanno gli stessi diritti di mantenimento, di relazioni nei rapporti parentali con nonni, e nei diritti successori anche se nati fuori matrimonio e riconosciuti dopo la nascita.
La norma introduce concetti che rispecchiano l’assetto socio culturale del nostro tempo. Il termine di potestà genitoriale si evolve nella concezione europea di responsabilità genitoriale, con l’affido condiviso del figlio minore, la residenza del minore deve essere decisa di comune accordo da entrambi i genitori, i nonni partecipano attivamente alla vita dei nipoti minorenni, il minore che ha compiuto 12 anni ha il diritto di ascolto nei procedimenti che lo riguardano, le condizioni di indigenza dei nuclei familiari non devono essere un ostacolo per il figlio minorenne che ha diritto a crescere nella propria famiglia di origine.
L’affido familiare rimane una soluzione temporanea quando la famiglia di origine del minore è impossibilitata alle cure dello stesso.
Solo in caso di stato di abbandono del minore accertato con procedimento giudiziale con sentenza dichiarativa di adottabilità, sarà disposta l’adozione del minore.
I NONNI E NIPOTI MINORI
I rapporti tra nonni e nipoti sono così significativi che, oggi giorno, nel nostro Ordinamento, hanno ricevuto tutela giuridica (art. 317 bis codice civile)
Vi è, quindi, il riconoscimento per i nonni di ricorrere al Giudice per vedere affermato il proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i propri nipoti minorenni. Allo stesso modo la norma garantisce, anche per i nipoti, il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (nonni, bisnonni) ed i parenti di ciascun ramo familiare.
I nonni potranno rivolgersi al Giudice del Tribunale per i Minorenni del luogo ove è residente il minore e chiedere i provvedimenti più idonei nell’interesse del nipote minorenne.
La normativa vigente ha lo scopo di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro Ordinamento fra i figli nati nel e fuori il matrimonio, garantendo cosi la completa uguaglianza giuridica tra gli stessi. I figli nati furori dal matrimonio hanno, quindi, diritti successori nei confronti di tutti i parenti del genitore e non solo del genitore che li ha riconosciuti.
Con le ultime pronunce di Cassazione e della Corte Costituzionale si è statuito di portare a 10 anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’ eredità per i figli nati fuori dal matrimonio e di (sostanzialmente) modificare la materia della successione prevedendo la soppressione del diritto di commutazione in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali.
L’Art. 580 codice civile stabilisce che ai figli nati fuori dal matrimonio aventi diritto al mantenimento, all’istruzione ed alla educazione a norma dell’art. 279 codice civile, spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. I figli nati fuori dal matrimonio hanno diritto di ottenere, su loro richiesta, la capitalizzazione dell’assegno loro spettante, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.