“E CIOE’, secondo ME……:
E Sti 18 quando ARRIVANO!
I miei genitori si stanno separando, menomale che ho 12 anni così posso parlare col giudice!
Ho 14 anni posso viaggiare da solo con il mio passaporto.
Appena compio 14 anni prendo il patentino!
Ma è vero che a 14 anni se faccio un reato mi possono pure arrestare?
A 13 anni posso avere facebook senza imbrogliare sulla data di nascita
Ma davvero a 16 anni posso riconoscere un figlio?
Se mio padre mi riconosce, dandomi il cognome, e ho compiuto 16 anni, posso decidere di metterlo o prima del mio o metterlo dopo o, se voglio, anche sostituirlo al mio.
A 14 anni posso fare una denuncia alla polizia anche da solo;
A 14 anni mi possono ritirare il patentino se mi fermano che ho bevuto”.
LA TITOLARITA’ DEI DIRITTI IN AMBITO DI DIRITTO CIVILE
“e sti 18 quando ARRIVANO”
All’atto della nascita ogni bambino diventa titolare di diritti e doveri giuridici. (diritto al nome, ad una famiglia, diritto alla salute, etc. – art. 1 codice civile).
Solo al compimento di 18 anni, tuttavia, lo stesso potrà esercitare direttamente tali prerogative.(firmare un contratto, prendere la patente di guida, pagare un debito. – art. 2 codice civile).
Ci sono Atti che richiedono un’età maggiore rispetto ai 18 anni, come per esempio:
1) l’adozione di una persona maggiorenne, potrà avvenire a 35 anni in quanto tra adottando e adottato, per legge, vi deve essere una differenza di 18 anni;
2) per la carica di membro alla Camera del Parlamento bisognerà avere 40 anni, per la carica di Presidente della Repubblica 50 anni.
Alcuni atti, mediante l’autorizzazione del Giudice, possono essere compiuti prima della maggiore età.
A 16 anni, si può contrarre matrimonio ed essere autorizzato ad esercitare un’impresa. In questi casi si parla di minore «emancipato». Alla stessa età, si possono riconoscere figli nati fuori dal matrimonio.
L’ascolto del minore di 12 ANNI nei procedimenti di diritto di famiglia (separazioni, divorzi, adozioni – art. 336 bis codice civile).
Nel procedimento di riconoscimento del figlio, se questi ha compiuto 14 ANNI, il minore deve dare il proprio assenso al riconoscimento.
Compiuti 14 ANNI, i minori possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.
Novità del IUS Culturae. Può ottenere la cittadinanza il minore straniero, nato in Italia o entrato nel nostro Paese entro il 12esimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente per almeno 5 ANNI uno o più cicli di studio o percorsi di istruzione e formazione professionale.
A 13 anni compiuti, è possibile iscriversi al social network di Facebook, in Spagna invece l’età è stata portata a 14 ANNI .
SCUOLA: E’ obbligatoria l’istruzione per almeno 10 ANNI a partire da 6 ANNI fino a 16 ANNI di età (Legge n. 296/2006).
PATENTI DI GUIDA: Patente di guida AM al compimento di 14 ANNI per i ciclomotori e quadricicli «leggeri» con esame teorico-pratico presso scuola guida o motorizzazione. A1 al compimento di 16 ANNI fino a 125 cc e 11 KW di potenza e quadricicli «leggeri» B1 al compimento di 16 ANNI fino a 400 kg e potenza massima 15 Kw.
IL MINORE EMANCIPATO
In ambito civile «Il minore emancipato»
“non so se meglio adesso che sono manager o prima a spasso con gli amici!”
Ai sensi dell’art. 390 codice civile, il minore ultra sedicenne autorizzato dal Tribunale per i Minorenni a contrarre matrimonio, è di diritto emancipato.
Di conseguenza, si estingue la responsabilità genitoriale ed il potere di rappresentanza attribuito ai genitori.
Su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, il Tribunale può, con decreto emesso in camera di consiglio, ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compito i sedici anni come disciplinato dall’art. 84 codice civile.
L’emancipazione conferisce al minore la piena capacità di agire, potendo lo stesso compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione, è necessario il consenso del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare.
Un’altra importante conseguenza disciplinata dall’art. 397 codice civile, riguarda la possibilità per il minore emancipato di esercitare un’impresa commerciale, anche senza l’assistenza del curatore, purché sia autorizzato dal Tribunale previo parere del giudice tutelare.
Tale autorizzazione è sempre revocabile da parte del Tribunale su istanza del curatore o d’ufficio. Inoltre il minore emancipato, se autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale, potrà compiere, da solo, anche gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa.
MINORI, VIAGGI E STAGE
“Wow prendo l’aereo da solo !!!”
Per chiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (siano essi coniugati, conviventi, separati, divorziati, o genitori naturali) e che il minore sia cittadino italiano. I genitori devono firmare l’assenso davanti ad un pubblico ufficiale (che autentica la firma) presso l’ufficio (Commissariato) in cui si presenta la documentazione.
In mancanza di assenso dell’altro genitore si dovrà presentare il nulla osta del Giudice tutelare per il rilascio del passaporto del minore.
Compiuti i 14 anni, I RAGAZZI possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.
Al di sotto dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es: tutore, esercente la responsabilità genitoriale).
Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all’atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore.
Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell’espatrio, lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l’esibizione dello stato di famiglia o dell’estratto di nascita del minore.
Per gli esercenti la responsabilità genitoriale diversi dai genitori occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell’atto di affido.
Condizioni di espatrio del minore :
1) Accompagnati da un genitore o chi ne fa le veci (tutore, o chi esercita la responsabilità genitoriale). In questo caso, sul passaporto del minore vi deve essere il nome di almeno un genitore e se non vi è, al momento dell’espatrio, il genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela. (attraverso es. certificato stato di famiglia o estratto di nascita del minore).
Per i tutori o gli esercenti la responsabilità genitoriale occorre munirsi:
della nomina a tutore emessa dal Giudice tutelare;
2) della dichiarazione di accompagno rilasciata dalla Questura con assenso dei genitori, direttamente alla compagnia area o all’accompagnatore. La validità della dichiarazione sia essa cartacea o con menzione sul passaporto è di 6 mesi salvo, in caso eccezionali, di un periodo più lungo in caso di motivata richiesta e non può superare la data di scadenza del passaporto del minore. La dichiarazione è circoscritta ad un viaggio (inteso di andata e ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata tranne casi eccezionali valutati dall’Autorità (Questura) che emette la dichiarazione. La richiesta di rilascio della dichiarazione di accompagno va richiesta agli Uffici preposti nella residenza del minore (Questura o Commissariato).
3) del lasciapassare; si tratta di un documento costituito da un certificato contestuale di nascita e cittadinanza vidimato dal questore. Il lasciapassare è valido fino a 15 anni del minore italiano. Con la Legge n. 106/2011, tuttavia, è stato introdotto il principio del rilascio della carta di identità ai minori. Per cui, oggi, il minore può avere la carta di identità, anche valida per l’espatrio a partire dal giorno della nascita. Ciò ha reso l’istituto del lasciapassare, di fatto, obsoleto.
Compiuti 14 anni, i minori possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE. A volte però le compagnie di navigazione chiedono ugualmente la dichiarazione di accompagno dei genitori, la quale resterà agli atti della Questura; lasciapassare oggi sostituito di fatto dalla carta di identità; per i viaggi interni per loro disposizioni di regolamento interno dispongono loro stessi un dichiarazione di accompagno, sebbene il minore ha compiuto 14 anni.
I DIRITTI DEI MINORI STRANIERI
“La mia amica Sasha voterà il nuovo sindaco”
Una proposta di legge ad iniziativa popolare presentata alla Camera dei deputati nella XVI Legislatura del 6 Marzo 2012, ha comportato modifiche di alcuni articoli della Legge n. 91 del 1992, riguardo ai minori:
Precisamente l’art. 2 di tale proposta prevede che:.
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età, che vi abbia legalmente soggiornato fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data.
2 bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2 ter. Il minore di cui al comma 2 bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichairi, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
L’idea della nuova legge sull’acquisto della cittadinanza italiana del minore straniero è definita di «IUS soli temperato».
Affinché il minore possa acquisire la cittadinanza italiana, è necessario che, oltre a nascere in Italia, almeno uno dei suoi genitori sia in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Per avere tale permesso di soggiorno sarà necessario che i genitori siano residenti in Italia da almeno 5 anni, che abbiano un reddito pari all’assegno sociale, e che abbiano un alloggio adeguato. Inoltre il genitore deve superare i test di conoscenza di lingua italiana. Quindi la sola nascita del minore straniero in Italia non sarà sufficiente per acquistare la cittadinanza italiana perciò si parla di “IUS soli temperato”.
L’idea della nuova legge sull’acquisto della cittadinanza italiana del minore straniero è definita di «IUS soli temperato».
E’ previsto, poi, che se un ragazzo non sia nato in Italia, ma la sua famiglia è entrata nel Paese entro il compimento dei suoi 12 anni, questi potrà ottenere la cittadinanza se avrà frequentato in maniera regolare almeno 5 anni di scuola. In questo caso si parla di Ius culturae.
Finché la legge definita IUS SOLI TEMPERATO non passerà anche al Senato la cittadinanza italiana resterà basata sul ius sanguinis, il diritto di sangue e non prevede lo ius soli (cioè il diritto che si acquista per nascita su suolo italiano indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori).
L’attuale condizione giuridica dei bambini figli di immigrati nati in Italia è quindi strettamente legata alla condizione dei genitori. Se i genitori ottengono la cittadinanza (dopo 10 anni di residenza) questa si trasmette anche ai figli per discendenza. Acquista la cittadinanza italiana anche chi è nato in Italia da genitori ignoti o apolidi. Acquista la cittadinanza italiana anche lo straniero residente da tre anni in Italia o nato in Italia con ascendenti diretti italiani. Lo straniero maggiorenne adottato da italiani e residente in Italia da 5 anni.
LA TITOLARITA’ DEI DIRITTI IN AMBITO SPORTIVO (art. 40 NOIF, norme organizzative interne FIGC)
“la mia squadra è troppo un mito”
TESSERAMENTO SPORTIVO DEL MINORE CALCIATORE:
3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.
3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico.
Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
4. II rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d’autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.
5. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull’ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.
6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All’atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il “transfert internazionale” dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di “professionista” o “non professionista” ed osservate le norme seguenti.
7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe professionistiche possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all’U.E. (o all’E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza.
Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all’U.E (o all’E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale. 7
Calciatori extracomunitari under 16 in prova (art. 40 bis NOIF)
La società affiliata, quando intende sottoporre a prova il giovane calciatore extracomunitario di età inferiore agli anni 16, è tenuta a darne immediata e preventiva comunicazione alla Federazione, previo l’avvenuto riscontro della posizione dell’interessato con riguardo alla normativa statale.
Il giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16 sottoposto a prova da parte di società affiliata è assimilato, in quanto a trattamento, al giovane calciatore tesserato per tutta la durata del periodo di prova, compatibilmente con la specificità della natura di questa.
A conclusione della prova di cui al comma 1, la società deve dare immediata comunicazione alla Federazione del relativo esito positivo o negativo. In caso di esito negativo, cui non faccia seguito il tesseramento, la società deve darne altresì immediata comunicazione alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, conservando idonea documentazione dell’intera vicenda.
La società affiliata è tenuta a dare immediata comunicazione alla Federazione e alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza di ogni verificatasi ipotesi di cessazione di efficacia del tesseramento di giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, la società affiliata è soggetta alle sanzioni di cui all’ articolo 8, comma 1, lettere b), c), f), g), h), i), l), del Codice di Giustizia Sportiva.
Gli Organi periferici della Federazione sono tenuti ad attuare un rigoroso e completo riscontro della documentazione in materia, necessaria ai sensi delle norme statali e federali, nel rispetto delle istruzioni volte anche a precisare gli ambiti ed i limiti di ammissibilità del ricorso all’autocertificazione.
La Federazione controlla, avvalendosi anche dell’Ufficio Indagini, l’assolvimento da parte delle società affiliate e di ogni tesserato di tutti gli obblighi nei confronti del giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16 ammesso alla prova, in relazione e durante lo svolgimento della medesima, nonché il corretto assolvimento delle incombenze in materia da parte degli Organi periferici della Federazione.
TRASFERIMENTI DEI MINORI CALCIATORI (Art. 19 Regolamento FIFA):
I trasferimenti internazionali dei calciatori sono consentiti solo se i calciatori hanno superato il 18 anno di età (art. 19 Regolamento FIFA sullo status del trasferimento del minore).
A questa regola (art. 19 Regolamento FIFA sullo status del trasferimento del minore) si applicano 3 eccezioni:
A) I genitori del calciatore si trasferiscono nel paese della società sportiva per motivi indipendenti dal calcio;
B) Il trasferimento avviene all’interno del territorio UE o dell’area Economica europea ed il calciatore ha un’età compresa tra i 16 e 18 anni. In questi casi la società è tenuta a soddisfare i seguenti obblighi minimi.
- Fornire al calciatore un adeguata istruzione e/o formazione calcistica in linea con i più elevati standard nazionali.
- Garantire al calciatore una formazione scolastica e/o formazione professionale, in aggiunta alla sua istruzione e/o formazione calcistica che consente al calciatore di proseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare l’attività professionistica;
- Adottare tutte le misure necessarie affinché il calciatore sia seguito nel miglior modo possibile (buone condizioni presso la famiglia ospitante, nomina di un tutore all’interno della società.
- All’atto del tesseramento del calciatore, dimostrare alla Federazione di appartenenza di aver soddisfatto tutti i succitati obblighi;
C) Il calciatore vive in una località ubicata ad una distanza massima di 50 Km dal confine nazionale e la società all’interno della federazione confinante per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova altresì a 50 km di distanza dallo stesso confine. Distanza quindi massima sarà 100 km. In questo caso il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due federazioni interessate dovranno dare il loro esplicito consenso.
Le stesse condizioni si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa dal quella del paese nel quale richiedono essere tesserati per la prima volta.
Ogni trasferimento internazionale ed ogni primo tesseramento sono soggetti alla approvazione di una sotto commissione nominata all’uopo dalla Commissione per lo status dei calciatori.
La mancata richiesta di approvazione comporta sanzioni disciplinate dal codice disciplinare della FIFA. L’irrogazione di sanzione è prevista non solo a carico della Federazione che non abbia inoltrato la propria richiesta alla sottocommissione, ma anche a carico della Federazione di provenienza per aver emesso il certificato internazionale di trasferimento senza l’approvazione della sotto commissione, nonché della società che abbia concluso un contratto per il trasferimento del minore.
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MINORI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA MEDIANTE L’AMMISSIONE NELLE SOCIETA’ SPORTIVE APPARTENENTI ALLE FEDERAZIONI NAZIONALI, ALLE DISCIPLINE ASSOCIATE O AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
Art. 1 Legge 20/01/2016 n. 12
1. I minori di anni 18 che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.
2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.
IL MINORE E I TATUAGGI E PERCING
“E … adesso chi la sente a mia madre”
Attualmente la normativa in tema di tatuaggi e piercing nel nostro ordinamento è circoscritta, a livello nazionale, al D.D.L. n. 1313 presentato in Senato nel corso della passata Legislatura, mentre ciascuna regione ha emanato leggi regionali distinte, trattandosi di una materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni.
Nel D.D.L. e nelle leggi regionali vengono disciplinati i requisiti per l’esercizio dell’attività, per la quale sono previsti corsi di formazione obbligatori in diverse materie, assieme alle attività vietate e alle relative sanzioni. E’ infatti vietato esercitare l’attività senza i requisiti richiesti, in particolare sotto il profilo igienico-sanitario, ed è vietato eseguire tatuaggi e piercing sui minori di anni diciotto senza il preventivo consenso dei genitori. Le pene per tali violazioni hanno il carattere di sanzioni amministrative a natura pecuniaria accompagnate anche dalla sospensione dell’attività con sequestro delle attrezzature. In questi casi si parla di responsabilità professionale del tatuatore e di danno volontario in caso di mancato consenso e sottoscrizione di liberatoria.
La possibilità di farsi tatuare per i minorenni è sottoposta al consenso di entrambi i genitori. Il tatuatore ha l’obbligo di esibire il consenso rilasciato dai genitori, corredato della copia del relativo documento di riconoscimento, nonché l’accompagno di uno dei genitori alla seduta di tatuazione. In caso di disaccordo dei due genitori, sarà necessario rivolgersi al Giudice tutelare ai fini della decisione.
IL MINORE E TV
” Che relax divano e TV!!!”
Codice di autoregolamentazione TV e Minori .
Il Codice di regolamentazione TV è diretto a tutelare i diritti e l’integrità psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole.
Il codice si prefigge per tutte le imprese televisive firmatarie di migliorare ed elevare le qualità delle trasmissioni destinate ai minori; aiutare gli adulti e famiglie ad un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive, evitando il pericolo della dipendenza dalla televisione ed il pericolo di imitazione di modelli televisivi. Cosicché con il codice di autoregolamentazione Tv le emittenti televisive si impegnano: a collaborare con il sistema scolastico per educare i minori ad una corretta alfabetizzazione televisiva con l’auto e supporto di esperti di settore;
La partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive deve quindi avvenire con il massimo rispetto della loro persona senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità o a quella dei loro familiari. Le imprese televisive si impegnano nelle diverse fasce orarie di programmazione a dare esauriente e preventiva informazione sulla propria programmazione relativamente ai programmi dedicati ai minori.
Le imprese televisive si impegnano a che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie. Le stesse si impegnano a realizzare tre livelli di protezione 1) protezione generale 2) protezione rafforzata 3) protezione specifica.
1) La protezione generale si applica a tutti i tipi di programmi. I messaggi pubblicitari: a) non devono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, auto-aggressività); b) non devono rappresentare minori intenti al consumo di alcol, di tabacco, o di sostanze stupefacenti; c) non devono esortare il minore direttamente o tramite altre persone ad effettuare l’acquisto abusando della loro naturale credulità ed esperienza; d) non debbono indurre i minori sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo , sul grado di conoscenza necessario per utilizzare il giocattolo, sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione. Sul prezzo del giocattolo in particolar modo quando il suo funzionamento comporti l’acquisto di prodotto accessori.
2) La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume che il pubblico dei minori all’ascolto sia molto numeroso ma supportato alla presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7:00 alle 16:00 e dalle 19:00 alle 22:30). Durante la fascia di protezione rafforzata non saranno trasmesse pubblicità direttamente rivolte ai minori, che contengono situazioni che possano costituire pregiudizio per l’equilibrio psichico e morale dei minori. (es. il mancato possesso di un prodotto induca ad inferiorità del minore, o mancato assolvimento dei compiti genitoriali, oppure situazioni che violano norme di comportamento socialmente accettate o che screditano l’Autorità, la responsabilità e i giudizi dei genitori, situazioni che ripropongono discriminazioni di sesso o di razza, situazioni di ambiguità tra il bene e il male di bene e male.) Situazioni che possano creare dipendenza dagli oggetti.
3) La protezione specifica si applica nelle fasce in cui si presume che l’ascolto del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria dalle 16:00 alle 19:00 all’interno dei programmi direttamente dedicati ai minori). I messaggi, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi ben distinguibili anche da bambini che non sanno ancora leggere e minori disabili. In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di bevande alcoliche, servizi telefonici a carattere di intrattenimento, pubblicizzare profilattici e contraccettiva (con l’esclusione delle campagne di rilevanza sociali).
I MINORI E INTERNET
“Che bomba di invenzione Internet!!!”
Codice di autoregolamentazione Internet e Minori
Il Codice di autoregolamentazione «Internet e minori»
ricalca quello dedicato alla tv e ai minori. Lo stesso ha l’obiettivo di proteggere da contenuti non adatti all’età dei ragazzi, come la pornografia e la violenza. Il protocollo, sulla cui applicazione vigila un comitato di garanzia, da un lato, impegna i provider a rendere più sicura la navigazione dei minori nella rete, dall’altro, contribuisce alla lotta a reati come la pedo-pornografia on line.
I gestori infatti si impegnano a custodire le informazioni necessarie per identificare gli autori di contenuti illeciti per collaborare, anche se nel rispetto della privacy, con le Forze dell’Ordine.
I PUNTI QUALIFICANTI DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Obiettivi e finalità del Codice:
a) aiutare gli adulti, i minori e le famiglie a un uso corretto e consapevole della rete telematica, tenendo conto delle esigenze del minore;
b) predisporre apposite tutele atte a prevenire il pericolo che il minore venga in contatto con contenuti illeciti o dannosi per la sua crescita;
c) offrire, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, un accesso paritario e promuovere un accesso sicuro per il minore alle risorse di rete
d) tutelare il diritto del minore alla riservatezza ed al corretto trattamento dei propri dati personali;
e) assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione della criminalità informatica ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia ed il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l’utilizzo della rete telematica.
La presenza dei contenuti illeciti o nocivi per i minori che accedono alla rete telematica è divenuta sempre più pervasiva; il minore è un cittadino soggetto di diritti e deve essere protetto da contenuti illeciti o dannosi che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale; appare necessario provvedere alla tutela generalizzata del minore nell’ambito dell’uso sicuro delle tecnologie della società dell’informazione e delle comunicazioni elettroniche.
La finalità del Codice di Autoregolamentazione consiste nell’aiutare gli adulti, i minori e le famiglie a un uso corretto e consapevole della rete telematica, tenendo conto delle esigenze del minore; predisporre apposite tutele atte a prevenire il pericolo che il minore venga in contatto con contenuti illeciti o dannosi per la sua crescita.
Iscrizione a Facebook L’iscrizione è riservata alle persone che hanno compiuto 18 anni oppure a quelle di età compresa tra i 13 e i 17 anni che frequentano una scuola superiore (quindi tutti a partire da 13 anni).
Non è consentito pubblicare, trasmettere o condividere contenuti che non siano stati creati personalmente o per cui non si abbia l’autorizzazione adeguata. In caso di violazioni ripetute interviene la disattivazione dell’account.
Facebook non è in grado di garantire che una Pagina di Facebook sia stata realmente creata e sia gestita dall’individuo o ente cui fa capo tale Pagina.
IL PRINCIPIO DI CO-REGOLAMENTAZIONE
In ambito Europeo, sta emergendo una consenso sempre più favorevole nei confronti di modelli di auto-regolamentazione/co-regolamentazione in cui l’industria si impegna a darsi delle regole e ad adottarle, mentre un organismo di controllo pubblico vigila sul rispetto delle regole stesse in una sorta di “auto-regolamentazione regolata”.
– Il Codice di Autoregolamentazione “Internet e Minori” è ispirato a questo principio di co-regolamentazione:
– È un passo avanti rispetto a quello di auto-regolamentazione poiché implica una condivisione di responsabilità attraverso un accordo tra pubblico e privato.
– La logica è semplice ma efficace poiché introduce anche meccanismi sanzionatori e di “premialità” definiti dagli stessi operatori sul mercato.
– Le istituzioni fissano una serie di regole e di obiettivi politici. Le istituzioni si limitano quindi a partecipare al controllo dell’effettivo risultato finale.
– Le imprese e le parti interessate elaborano in dettaglio gli strumenti per l’ottenimento di questi obiettivi.
La co-regolamentazione è così uno strumento più flessibile, più adattabile e più efficace delle norme soprattutto per quanto riguarda la protezione dei minori problematica con implicazioni molto delicate che investono anche la morale soggettiva.
IL CONSENSO INFORMATIVO E PRIVACY DEL MINORE
«Se devo prendere delle medicine ho diritto di essere informato delle mie condizioni di salute ed in merito ad ogni procedura in cui verrò coinvolto.”
(Art. 11 Diritto all’informazione – Codice del diritto del minore alla salute ed ai servizi sanitari)
Nel 2001 è stata adottata in Italia la prima Carta dei diritti dei bambini in ospedale. Infatti, i diritti della Carta sono garantiti nel rispetto del principio superiore dell’interesse del minore.
Il minore ha diritto al rispetto del suo pudore da quando inizia ad averne la percezione. L’adolescente ha il diritto di chiedere ed ottenere assistenza e consulenza dagli operatori sanitari nei limiti della legislazione vigente anche all’insaputa del suo genitore o di chi ne fa le veci.
Il Garante regionale per i diritti dell’infanzia vigilerà affinché tutti i minori possano ricevere il miglior livello di cura e di assistenza sanitaria. A tale fine l’art. 22 del codice del diritto del minore alla salute ed ai servizi sanitari ha stabilito che le strutture sanitarie dovranno predisporre un apposito strumento di tutela al quale potranno fare appello i minori o i genitori in caso di violazione dei principi sottoscritti dal Codice del diritto del minore alla salute ed ai servizi sanitari.
«Diritto di sapere il perché e dopo cosa succederà».
L’art. 3 della Convenzione dei Diritti del Fanciullo sancisce il principio del superiore interesse del minore. Per cui gli Stati si obbligano ad assicurare al bambino protezione e cura, mediante l’intervento dei genitori, delle altre persone a ciò deputate e delle istituzioni. Per tale motivo, nel nostro Ordinamento, viene riconosciuto il diritto del bambino, non solo a vivere, ma anche a crescere sano e ciò a prescindere dal suo Paese di origine.
Il bambino ha diritto di essere preparato ed informato costantemente sulle proprie condizioni di salute ed in merito ad ogni procedura in cui verrà coinvolto.
L’operatore medico è tenuto ad accompagnare e sostenere il percorso di cura, fornendo ogni informazione adeguata al minore e alla sua famiglia al fine di instaurare quel rapporto di fiducia dopo il ricovero e di alleanza terapeutica in caso di malattia.
L’informazione deve avvenire usando un linguaggio comprensibile ed adeguato all’età del minore al suo sviluppo ed alla sua maturità, utilizzando modalità, spazi, modi, tempi e strumenti che rispondono alle sue condizioni.
L’informazione deve riguardare sia i contenuti delle decisioni diagnostiche o terapeutiche sia le conseguenze della loro mancata esecuzione in caso di rifiuto del consenso o di ritiro del consenso precedentemente dato. In caso di minori e genitori di origine straniera con difficoltà di comprensione linguistica, la struttura sanitaria deve predisporre adeguate forme di informazione, attraverso servizi di interpretariato e/o di mediazione linguistico-culturale.
Il minore a qualunque età ha diritto alla privacy. Tutti gli operatori che si prendono cura di lui sono tenuti a mantenere il segreto professionale su tutto quello che lo riguarda durante e dopo il ricovero.
LE MINORI E L’INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA
“Vorrei tenerlo ….. ma poi come faccio”
In Italia, l’interruzione volontaria di gravidanza è regolata dalla Legge 194/78. Secondo tale normativa, quando la donna è minorenne (art. 12), per interrompere la gravidanza nei primi 90 giorni è necessario il consenso di entrambi i genitori o di chi esercita la tutela. Tuttavia, quando per vari motivi ciò non sia possibile, il giudice tutelare può dare il consenso all’interruzione della gravidanza.
È necessario rivolgersi al Consultorio Familiare dove una ostetrica, una ginecologa ed una psicologa compiranno gli opportuni accertamenti medici e valuteranno insieme alla ragazza e al suo partner (ove lei lo consenta) le circostanze che hanno portato alla decisione di interrompere la gravidanza, consigliandola sulle possibili alternative, sui suoi diritti e sulle strutture di sostegno sociali e sanitarie a cui può fare ricorso, sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
In seguito, il Consultorio Familiare è tenuto ad emettere, entro sette giorni dalla data della richiesta, una relazione corredata del parere al Giudice Tutelare, il quale, a sua volta, entro cinque giorni, sentita la ragazza e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la stessa, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l’interruzione della gravidanza.
IL MINORE E LA PATENTE DI GUIDA
“Da quando guido ricordo sempre tutte le raccomandazioni di mia madre”
Dal 19 gennaio 2013, a seguito del recepimento della Direttiva UE in materia di patenti di guida, il cosiddetto «patentino» è stato sostituito definitivamente dalla Patente AM. Non è soltanto una rivoluzione di termini tecnici, in quanto la AM è una vera patente, che consentirà di guidare i ciclomotori fuori dai confini nazionali. Per questo, è però necessario aver compiuto i 16 anni anche se i singoli Stati hanno la facoltà di abbassare questo limite a 14 anni.
Nel frattempo però la normativa indica, in 16 anni, l’età minima, dunque, fino al raggiungimento dell’età regolamentare, la AM vale solo nel Paese in cui è stata rilasciata. Per ottenerla serve un esame, la cui preparazione e svolgimento avviene con le stesse modalità delle altre patenti.
Allo stesso modo, i “patentini” rilasciati sono sottoposti agli stessi procedimenti amministrativi previsti per la patente di guida: sono quindi previsti ritiro, sospensione e revoca. Fa eccezione la validità a punti, non introdotta. La sua validità è equivalente a quella della patente di categoria A (10 anni fino al 50º anno di età; 5 anni fino al 70°; 3 anni oltre il 70°).
IL MINORE E IL LAVORO
“Così posso comprarmi le cose che voglio … senza chiedere soldi a casa”
Il lavoro minorile gode di una speciale tutela nella Costituzione della Repubblica italiana attraverso alcuni articoli che stabiliscono una normativa particolare che riguarda il lavoro salariato di fanciulli e adolescenti.
Il minore di anni 18 può essere avviato all’attività lavorativa, ma deve aver compiuto i 15 anni e aver frequentato la scuola per almeno 9 anni.
Per altro verso, è stato stabilito che il giovane deve, prima di ogni cosa, intraprendere un percorso di istruzione e formazione professionale.
I bambini (di età inferiore a 15 anni) invece, devono astenersi dall’esercizio di qualsiasi lavoro, ma quando si tratta di attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo, questi minori possono lavorare soltanto con l’assenso scritto dei genitori e con l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.
Vi sono una serie di attività lavorative che sono vietate ai minori di anni 18 tra cui il lavoro nelle ore notturne. Prima di essere impiegato, il minore deve essere sottoposto a visita medica ed accertamenti mirati a valutare l’idoneità psico-fisica in rapporto alla mansione da svolgere.
L’IMPUTABILITA’ DEI MINORI AL COMPIMENTO DI 14 ANNI
“NON sapevo che i 14 ANNI erano così pericolosi!”
Ambito di Diritto Penale
Il minore di 14 anni non è imputabile per i fatti previsti dalle legge come reati (art. 97 codice di procedura penale).
Vi è imputabilità del minore, se il reato viene compiuto dopo i 14 anni ma prima dei 18 anni, qualora si ravvisi capacità di intendere e di volere, ma la pena è diminuita (articolo 98 codice di procedura penale).
Ambito di Diritto Penale
Il minore sarà imputabile per tutti i reati previsti dal codice penale, sebbene il relativo procedimento giudiziario ha delle peculiarità agevolative, in considerazione della minore età della persona.
Compiuti 14 anni, il minore, se persona offesa da un reato, ha la facoltà di sporgere denuncia – querela.
Per i minori di 14 anni e per gli interdetti (incapaci), il diritto a sporgere denuncia – querela è esercitato dai genitori.
IL DIRITTO DI QUERELA DEI MINORENNI
“Solo adesso ho trovato il coraggio …di andare alla Polizia”
La querela è l’atto con il quale un soggetto (persona offesa) che si ritiene leso da una determinata condotta, chiede all’Autorità competente che quella condotta sia perseguita penalmente.
Nel caso di minori degli anni 14, il potere di querela spetta ai genitori. Tale potere sussiste in capo a ciascuno dei genitori, anche nel caso in cui uno dei due non goda dell’esercizio della responsabilità genitoriale: infatti, solo in caso di decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale si verifica l’impossibilità di proporre valida querela in nome e per conto del figlio.
Nel caso invece di minore ultraquattordicenne, il potere di querela spetta direttamente al minore, ma qualora questi rimanga inerte o non voglia proporre querela, il potere di decidere se presentarla o meno è rimesso ai genitori (art. 120 codice penale).